LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Sezione III
Destinazioni turistiche
Art. 19
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole
"dei Comuni e delle Unioni dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".
Art. 20
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Dopo il comma 5 dell'
articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente
"5 bis.
APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Dopo il comma 13 quater dell'
articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 quinquies
Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b).".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.