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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Sezione I
Consorzi di bonifica
Art. 25
1.
Il primo comma dell' articolo 10 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) è sostituito dal seguente:
"1. Agli interventi sulle opere pubbliche di bonifica resi necessari a seguito di eventi calamitosi si fa fronte attraverso risorse regionali nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di stabilità regionale, ovvero attraverso risorse destinate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), o ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 Sito esterno (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 Sito esterno).".
Art. 26
1.
Il primo comma dell' articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1984 è sostituito dal seguente:
"1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici), delle opere di bonifica e all'esecuzione di eventuali opere ad esse funzionali, in conformità alla legislazione vigente nonché alle spese di funzionamento del consorzio di bonifica.".
Art. 27
1.
Al comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale n. 42 del 1984, dopo il primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"Il Consorzio di secondo grado, oltre che fra Consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e Consorzi od altre persone interessate. Nell'ambito dei servizi di cui al presente comma è ricompresa anche la distribuzione di risorsa idrica ad uso industriale ai propri soci nella misura non superiore al venti per cento del quantitativo già concesso al Consorzio.".
Art. 28
Proroga del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale
1. Il mandato del commissario straordinario del Consorzio di bonifica dell'Emilia centrale per la provvisoria gestione dell'ente è prorogato fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino all'insediamento dei nuovi organi amministrativi, se antecedente.

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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