Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Sezione VII
Autorizzazioni per la raccolta dei funghi nel territorio di pianura
Art. 38
1.
Al comma 5 dell' articolo 18 della legge regionale n. 13 del 2015 dopo la parola
"Unioni"
sono inserite le seguenti:
", ad eccezione del territorio dei Comuni non appartenenti ad Unioni di Comuni montani o in convenzione con esse o con Enti Parco, per il quale le funzioni di autorizzazione sono esercitate dalle strutture della Regione, secondo modalità e condizioni stabilite dalla Giunta regionale che elencherà anche i Comuni interessati.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Espandi Indice