Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 12
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
2.
La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.".
3. Il comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4.
Il comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Espandi Indice