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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2019, n. 5

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 14
1.
Il comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".
2.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
3.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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