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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Art. 14
1.
Il comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".
2.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
3.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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