LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Art. 19
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole
"dei Comuni e delle Unioni dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.