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Documento vigente: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 3 giugno 2019, n. 5

L.R. 28 dicembre 2021, n. 19

Art. 2
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 29 marzo 1993, n. 17 (Soppressione dell'Azienda regionale delle foreste - ARF), è inserito il seguente:
"1 bis. Il trasferimento di risorse regionali previsto a copertura delle spese connesse all'esercizio delle funzioni di gestione del patrimonio regionale di cui al comma 1 è assegnato direttamente agli enti affidatari delle funzioni.".
2.
Al comma 6 dell' articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1993 le parole
"commi 3, 4 e 5"
sono sostituite dalle seguenti:
"commi 1 bis, 3, 4 e 5".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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