LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Art. 31
Modifiche all'
articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2004
1.
Al comma 5 bis dell'
articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole:
"anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all'
articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti:
"alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all'
articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.