LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Art. 4
(aggiunto comma 2 bis da art. 2 L.R. 3 giugno 2019, n. 5, successivamente modificato comma 1 da art. 13 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 )
Interventi straordinari per il superamento del precariato
1.
In attuazione dell'
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75
(Modifiche e integrazioni al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124
, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni professionali,
può prevedere misure assunzionali finalizzate al superamento del precariato attraverso la stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato da graduatorie a tempo determinato o indeterminato, riferite a procedure concorsuali ordinarie, per esami e titoli o per soli titoli o previste da norme di legge, compreso quello della struttura commissariale di cui all'
articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012) convertito, con modificazioni, dalla
legge 1 agosto 2012, n. 122
(Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74
, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012). A tal fine i contratti di lavoro a tempo determinato del personale in possesso dei requisiti di cui all'
articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017
, sono prorogati fino alla conclusione delle procedure stesse. Il requisito dei tre anni di servizio di cui all'
articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 75 del 2017
, può essere maturato ricomprendendo tutti i rapporti di lavoro riconducibili a diverse tipologie di contratto flessibile, anche svolti cumulativamente presso la Regione Emilia-Romagna e la struttura commissariale.








2.
La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per quanto di propria competenza, individuano i posti da coprire e il personale coinvolto nelle procedure di stabilizzazione e definiscono le modalità e le procedure attuative degli interventi di cui al comma 1.
2 bis.
In attuazione dell'
articolo 2-bis, comma 42, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 2017, n. 172
, i requisiti previsti alle lettere a) e b) devono intendersi maturati, anche in forma cumulativa tra diverse forme di lavoro flessibile presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, a condizione che le attività siano state esercitate presso le sedi commissariali o presso le sedi di servizi della Regione, delle sue Agenzie e dei suoi enti. Ai fini del presente comma, in caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale presso l'amministrazione regionale o la struttura commissariale, si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.


Art. 43
Modifiche all'
articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998
1.
La lettera c) del comma 5 dell'
articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.
2.
Dopo il comma 5 ter dell'
articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:
"5 quater
Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.