L'
articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione), è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Disposizioni particolari per la gestione delle attività giornalistiche
1.
L'Agenzia di Informazione e Comunicazione, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, e il Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale, in quanto articolazione del Gabinetto del Presidente dell'Assemblea legislativa, si configurano come strutture speciali ai sensi e per gli effetti della
legge regionale n. 43 del 2001.
2.
Al personale regionale, iscritto all'Ordine dei giornalisti, che svolga le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale di competenza dell'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale ovvero del Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Il medesimo stato giuridico e il medesimo trattamento economico si applicano, altresì, qualora il personale regionale a tempo indeterminato di cui al primo periodo sia assegnato a svolgere le funzioni giornalistiche di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale presso gli istituti, le agenzie e gli enti regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b) e c),
della legge regionale n. 43 del 2001 nonché, previa stipulazione di apposite convenzioni, presso gli enti e le agenzie del Servizio sanitario regionale e presso l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPAE) dell'Emilia-Romagna. La decorrenza, le modalità di applicazione, la tabella di equiparazione, l'organizzazione del lavoro, i rapporti funzionali interni ed il regime di incompatibilità sono definiti dalla Giunta regionale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. Al personale assegnato alla struttura prevista all'
articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001 non si applicano le disposizioni dell'articolo 9, commi 6, 7, 8 e 9 della medesima legge regionale.
3.
Il personale regionale di cui al comma 1 è assegnato, in conformità alla normativa vigente, all'Agenzia di Informazione e Comunicazione della Giunta regionale o al Servizio Informazione e Comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive esigenze organizzative. Il personale a tempo indeterminato, contrattualizzato secondo quanto previsto dal CNLG, che ritenesse di non aderire all'inquadramento nelle strutture di cui al comma 1, sarà collocato nelle strutture ordinarie della Regione, applicando il CCNL del comparto Regione-Autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'
articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 e valorizzando nel nuovo contesto la professionalità acquisita.
4.
Il Presidente della Giunta individua con proprio decreto, previo assenso degli interessati, il personale regionale di cui al comma 1 da assegnare alla struttura prevista all'
articolo 5 della legge regionale n. 43 del 2001, attribuendo la qualifica spettante secondo la tabella di equiparazione prevista al comma 1. Per quanto di competenza provvede, con proprio atto, il direttore generale dell'Assemblea legislativa previa individuazione del personale interessato tra quello assegnato alla struttura preposta. I posti ricoperti dal personale con contratto a tempo indeterminato, anche assegnato successivamente alle strutture preposte, sono resi indisponibili nelle dotazioni del personale rispettivamente della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
5.
L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene tramite procedure selettive pubbliche indette nel rispetto della normativa regionale, avuto a riferimento la tabella di equiparazione definita ai sensi del comma 1. L'assunzione di personale con contratto a tempo determinato da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta regionale per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto. La Giunta regionale definisce l'organizzazione della struttura competente ed in particolare il trattamento economico e le specifiche competenze dei dirigenti dell'Agenzia. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata ad adeguare le risorse finanziarie rese disponibili per il Gabinetto del Presidente al fine di consentire la riorganizzazione della funzione.
6.
L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa definisce il trattamento economico e le specifiche competenze del dirigente responsabile del Servizio di cui al comma 1. La relativa posizione non è ricompresa nella dotazione organica dell'Assemblea legislativa. È facoltà dell'Ufficio di Presidenza provvedere alla assunzione di tale dirigente con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni. Qualora l'assunzione riguardi dirigenti regionali, la stessa comporta l'applicazione dell'
articolo 43, comma 4 della legge regionale n. 43 del 2001. Il posto ricoperto dal dirigente è reso indisponibile nella dotazione organica dirigenziale dell'Assemblea legislativa.
7.
Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 che venga successivamente assegnato ad altra funzione è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regione-Autonomie locali, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
8.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa adotteranno gli atti interni necessari per assicurarne l'applicazione.".