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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 26

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 346 del 27 dicembre 2017

Art. 15
Cofinanziamento contratti di sviluppo
1. La Regione Emilia?Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto?legge n. 112/2008 Sito esterno), nella misura massima del 5 per cento.
2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
esercizio 2018 euro 1.390.000,00;
esercizio 2019 euro 1.030.000,00;
esercizio 2020 euro 1.424.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.

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