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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 26

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 346 del 27 dicembre 2017

INDICE

Art. 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Art. 2 - Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini
Art. 3Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
Art. 4 - Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
Art. 5 - Opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica, dei versanti e della costa
Art. 6 - Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
Art. 7 - Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici
Art. 8 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
Art. 9 - Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
Art. 10SSR - Risorse aggiuntive correnti
Art. 11 - Fondo regionale per la non autosufficienza
Art. 12 - Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
Art. 13 - Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
Art. 14 - Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
Art. 15 - Cofinanziamento contratti di sviluppo
Art. 16 - Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
Art. 17Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020
Art. 18 - Adesione all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
Art. 19 - Contributi agli Enti locali per interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali
Art. 20 - Copertura finanziaria
Art. 21 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno), è autorizzato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.
2. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono modificate e integrate nel modo seguente:
esercizio 2018 euro 420.000,00;
esercizio 2018 euro 420.000,00;
esercizio 2020 euro 360.000,00.
Art. 3
Incremento del fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"
1. La Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2018 è autorizzata a incrementare il fondo di dotazione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale" con sede in Modena, della quale è già socio fondatore ai sensi della legge regionale 21 agosto 2001, n. 30 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla costituzione della Fondazione "Emilia-Romagna Teatro Fondazione - Teatro Stabile pubblico regionale"), per un importo pari ad Euro 100.000,00 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Art. 4
Contributi al Collegio regionale dei maestri di sci
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, un contributo pari a euro 50.000,00 annui al Collegio regionale dei maestri di sci per interventi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale, nell'ambito delle risorse afferenti la Missione 6 Politiche giovanili, Sport e Tempo libero - Programma 1 Sport e Tempo libero.
Art. 5
Opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica, dei versanti e della costa
1. Per la realizzazione di opere e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzata alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa, sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
esercizio 2018 euro 9.500.000,00;
esercizio 2019 euro 2.500.000,00;
esercizio 2020 euro 2.500.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 6
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)) nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, sono integrate nel modo seguente:
esercizio 2020 euro 500.000,00.
Art. 7
Contributi all'acquisto di autoveicoli ecologici
1. La Regione è autorizzata a concedere, alle persone fisiche residenti nella Regione Emilia-Romagna, per l'acquisto di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno immatricolati per la prima volta nel 2018, un contributo pari al costo di tre annualità della tassa automobilistica regionale dovuta, fino ad un importo massimo pari a euro 191,00 per ciascun anno e nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascun esercizio 2018, 2019 e 2020.
2. Con apposito atto della Giunta saranno definite modalità operative e i tempi per la concessione del contributo regionale.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.
Art. 8
Lavori d'urgenza e provvedimenti in casi di somma urgenza
1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, è disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione di spesa pari a euro 2.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire quote delle risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
Art. 9
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2018-2020 in complessivi euro 39.870.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
acquisto di beni e servizi per euro 16.957.000,00;
trasferimenti correnti per euro 21.500.000,00;
acquisto di beni per euro 1.413.000,00.
Art. 10
SSR - Risorse aggiuntive correnti
1. Nell'ambito del finanziamento aggiuntivo corrente del SSR per livelli di assistenza superiori ai LEA è autorizzato per il bilancio 2018-2020, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, l'importo di euro 20.000.000,00 per le misure a sostegno dell'equilibrio finanziario di Aziende ed enti del SSR per ammortamenti non sterilizzati relativi agli anni 2001-2011.
Art. 11
Fondo regionale per la non autosufficienza
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007), che istituisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste è disposta l'autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000.000,00 per l'esercizio 2018 e ad euro 116.100.000,00 per l'esercizio 2019 e 2020, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.
Art. 12
Gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994
1. La Regione Emilia-Romagna, per il ripiano delle gestioni liquidatorie delle ex Unità sanitarie locali cessate al 31 dicembre 1994, è autorizzata a trasferire agli enti del SSR per gli esercizi 2018-2020 l'importo di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.
Art. 13
Fondo rotativo per le professioni ed il microcredito
1. Al fine di promuovere l'accesso al credito da parte dei liberi professionisti, degli artigiani e delle imprese artigiane e delle micro imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata a costituire un fondo rotativo gestito da soggetti iscritti all'elenco degli intermediari finanziari vigilati, già istituito ai sensi del previgente articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), nelle more del perfezionamento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 Sito esterno, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche al titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993 Sito esterno) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi). Tali risorse sono destinate alla concessione di finanziamenti per l'avvio e la crescita delle attività di impresa e professionali nell'osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.
2. La Regione istituisce e affida la gestione del fondo, secondo i criteri e le modalità definite dalla Giunta regionale, assicurando modalità di accesso semplificate e forte presenza dell'attività effettuata con il fondo nei territori.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle operazioni di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2018 un'autorizzazione di spesa pari a euro 500.000,00, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 14
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività ? Programma 1 Industria, PMI e artigianato è ridotta di euro 500.000,0 per l'esercizio 2018 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019.
Art. 15
Cofinanziamento contratti di sviluppo
1. La Regione Emilia?Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto?legge n. 112/2008 Sito esterno), nella misura massima del 5 per cento.
2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
esercizio 2018 euro 1.390.000,00;
esercizio 2019 euro 1.030.000,00;
esercizio 2020 euro 1.424.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.
Art. 16
Misure di intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero
1. Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, la Regione è autorizzata, per la campagna 2018, a concedere aiuti per superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione riferibili ad impegni agro-ambientali.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
3. La tipologia degli impegni agro-ambientali cui le imprese agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento di cui al presente articolo sono fissati nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, previa approvazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)).
5. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.250.000,00 sull'esercizio 2018.
Art. 17
Aiuti di Stato aggiuntivi sul Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020
1. Le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 12 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 14 (Assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), al fine di attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" - Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla silvicoltura" del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, sono integrate nel modo seguente:
esercizio 2020 euro 3.000.000,00.
Art. 18
Adesione all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
1. La Regione, in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018, al fine di valorizzare e promuovere le attività culturali e sviluppare la conoscenza e la partecipazione della cittadinanza alle manifestazioni culturali del proprio territorio, organizza una settimana di promozione della cultura in Emilia-Romagna. La Regione favorisce la partecipazione alla settimana di promozione della cultura degli enti, degli istituti e delle organizzazioni culturali presenti nei diversi territori secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le azioni e gli atti necessari per l'organizzazione della settimana di promozione della cultura, compresa la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti coerenti con le finalità del comma 1.
3. Per far fronte agli oneri straordinari derivanti dalle attività di cui ai commi 1 e 2, è disposta un'autorizzazione di spesa di euro 300.000 per l'esercizio 2018 nell'ambito della Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura.
4. La Regione si impegna inoltre a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale in stretto coordinamento con quelle della settimana di promozione delle attività culturali, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
Art. 19
Contributi agli Enti locali per interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere agli Enti locali, nell'esercizio 2018, contributi agli investimenti finalizzati a interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali.
2. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il finanziamento di cui al comma 1.
3. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali - Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali, l'autorizzazione di spesa di euro 120.000,00 sull'esercizio 2018.
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio di previsione 2018 -2020 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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