Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato27/07/2018
2. Testo Originale27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 26

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2018)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2018, n. 12

L.R. 27 dicembre 2018, n. 25

Art. 9
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale
1. L'autorizzazione di spesa per lo sviluppo di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale (SSR), ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno), gestiti direttamente a livello regionale attraverso una quota di finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) riservata alla gestione sanitaria accentrata, viene determinata, per il bilancio 2018-2020 in complessivi euro 39.870.000,00, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA, e Programma 7 Ulteriori spese in materia sanitaria, così articolati:
acquisto di beni e servizi per euro 16.611.000,00;
trasferimenti correnti per euro21.846.000,00;
acquisto di beni per euro 1.413.000,00.

Note del Redattore:

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 L.R. 27 luglio 2018, n. 12 alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (Legge di stabilità regionale 2018)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - variazioni, allegata alla stessa L.R. 27 luglio 2018, n. 12)

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 L.R. 27 luglio 2018, n. 12 le autorizzazioni di spesa disposte dall'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, sono ridotte per l'esercizio 2018 di euro 295.000,00 ed aumentate di euro 235.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 60.000,00 per l'esercizio 2020).

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 L.R. 27 luglio 2018, n. 12: 1. le previsioni contenute all'articolo 7 della legge regionale n. 26 del 2017 si applicano altresì agli autoveicoli con le stesse tipologie di alimentazione immatricolati per la prima volta nel 2017.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 un'autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento.)

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 L.R. 27 luglio 2018, n. 12 , l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 500.000,00.)

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 L.R. 27 luglio 2018, n. 12, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2017, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi, con riferimento all'esercizio 2018 è aumentata di euro 12.627.000,00.)

(Ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 L.R. 27 luglio 2018, n. 12, le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 541.056,00 per l'esercizio 2018, di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2019 e di euro 2.000.000,00 per l'esercizio 2020. Successivamente, ai sensi di quanto disposto dell'art. 19 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 25 le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo, come già modificate dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 12 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020), nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e Innovazione, sono aumentate di euro 1.937.000,00 per l'esercizio 2019, di euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2020 e integrate per euro 1.000.000,00 per l'esercizio 2021.

Espandi Indice