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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Art. 2
Obiettivi e priorità degli interventi e delle azioni
1. La Regione Emilia-Romagna promuove la ciclabilità mediante interventi ed azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro e cicloturistici, a basso impatto ambientale che attuino nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione per la salute della collettività, nel rispetto e per la miglior fruizione del territorio.
2. L'incentivazione della ciclabilità è attuata attraverso azioni e interventi infrastrutturali di nuova realizzazione, di recupero e di riqualificazione, di moderazione del traffico, per incrementarne l'offerta, per una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.
3. L'insieme degli interventi e azioni è volto a riordinare e riqualificare, anche tramite azioni mirate di recupero, le infrastrutture ed i servizi esistenti, collegando le tratte spezzate, i singoli centri urbani, le aree peri-urbane ed extraurbane, le destinazioni del sistema turistico regionale, con attenzione alle risorse naturali e paesaggistiche del territorio, producendo l'integrazione delle reti locali con la RCR e le connessioni con i sistemi di trasporto pubblico regionale e locale, nazionale ed europeo.
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