LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021 n. 19 L.R. 3 agosto 2022 n. 11 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 7
Contrasto al furto
1.
Nell'ambito della progettazione degli interventi e delle azioni possono costituire elementi di premialità la realizzazione di misure volte a contrastare il furto quali:
a)
forme di vigilanza, anche attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza nei limiti consentiti dalle leggi, nei luoghi attrattori come sedi di lavoro, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, cinema, impianti sportivi e del tempo libero, postazioni di bike sharing e velostazioni;
b)
servizi agli utenti, anche in funzione di prevenzione al furto, quali riparazioni, gonfiaggio, noleggio, vendita accessori, in prossimità delle velostazioni;
c)
marchiatura registrata delle biciclette, diretta alla loro iscrizione nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c). La Regione stabilisce a tal fine i requisiti per garantire l'uniformità delle procedure di marchiatura e di registrazione sull'intero territorio regionale.