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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato03/08/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 12/07/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Capo IV
Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità
Art. 11
Tavolo regionale per la ciclabilità
1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2. La Regione, mediante il Tavolo:
a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti con gli enti locali e con le strutture regionali coinvolti nella pianificazione e nella programmazione del Sistema regionale della ciclabilità, con le rappresentanze imprenditoriali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 e ne favorisce il loro raccordo;
b) condivide dati ed informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni ed all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore;
3. La Giunta regionale, con proprio atto, individua e nomina i componenti del Tavolo e ne definisce le modalità di funzionamento. Le funzioni di presidente del Tavolo sono svolte dall'assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità. Del Tavolo fanno parte quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali, un delegato in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali, cinque rappresentanti scelti dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, fra cui uno che sia espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti diversamente abili. Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Art. 12
Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni
1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:
a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 4;
b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.
2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.
Art. 13
Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità
1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.
2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.
Art. 14
Sviluppo e diffusione del mobility management
1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all' articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 Sito esterno (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.
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