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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato12/07/2023
2. Testo Coordinato03/08/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 05 giugno 2017, n. 10

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA REGIONALE DELLA CICLABILITÀ

Capo IV
Coordinamento e monitoraggio del sistema regionale della ciclabilità
Art. 11

(sostituito da art. 24  L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

1. È istituito il Tavolo regionale per la ciclabilità con funzioni propositive e consultive relative alla realizzazione della RCR e per la migliore attuazione del Sistema regionale della ciclabilità, in un'ottica di sviluppo complessivo del tessuto sociale ed economico ad esso collegato.
2. La Regione, mediante il Tavolo:
a) nell'ambito di un approccio partecipato e condiviso, mantiene rapporti e favorisce il raccordo con gli enti locali e con i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, coordinandosi anche con le strutture regionali coinvolte nella pianificazione e programmazione del Sistema regionale della ciclabilità;
b) condivide dati e informazioni relativi al Sistema regionale della ciclabilità con particolare riguardo al tema della sicurezza di ciclisti e pedoni e all'individuazione e georeferenziazione dei punti critici;
c) propone strategie di sviluppo imprenditoriale e turistico del settore.
3. Il Presidente della Regione nomina i componenti del Tavolo, che è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di trasporti e mobilità o da un suo delegato. Del Tavolo fanno parte:
a) quattro rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio delle autonomie locali;
b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale di cui alla disciplina regionale in materia e al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno, di cui uno espressione delle associazioni che rappresentano gli utenti con disabilità.
4. La Giunta regionale definisce le modalità di funzionamento del Tavolo e di individuazione dei componenti di cui al comma 3, lettera b). Alle riunioni del Tavolo possono essere invitati altri soggetti pubblici e privati di volta in volta individuati in base alle questioni trattate. La partecipazione al Tavolo e ai suoi lavori non dà luogo ad alcun compenso o rimborso.
Art. 12
Coordinamento, ricognizione e monitoraggio degli interventi e azioni
1. All'attuazione della presente legge provvede la struttura regionale competente in materia di mobilità sostenibile, che garantisce:
a) lo svolgimento delle attività necessarie all'attuazione della programmazione coordinata degli interventi e delle azioni promossi, progettati e realizzati dalla Regione di cui all'articolo 1, comma 4;
b) la ricognizione e il monitoraggio annuale delle azioni e interventi di cui all'articolo 6 attuati dai settori regionali coinvolti, per fornire gli elementi utili alla predisposizione della relazione di cui all'articolo 16 nonché all'aggiornamento dei dati riferiti al Sistema regionale della ciclabilità.
2. La struttura di cui al comma 1 si rapporta con i settori tecnici degli enti di cui all'articolo 4, comma 1, al fine di favorire la condivisione di criteri e buone pratiche per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e per il coordinamento degli stessi.
Art. 13
Monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del sistema regionale di ciclabilità
1. La Regione, in collaborazione con i soggetti competenti, realizza il monitoraggio delle reti di infrastrutture e dei servizi del Sistema regionale della ciclabilità mediante la rilevazione dei dati territoriali e relativi meta dati per la verifica dell'andamento dei flussi e della fruizione, dello stato di realizzazione, in coerenza con quanto previsto da leggi, indirizzi e standard, regionali di settore, nazionali ed europei vigenti.
2. Tali dati attengono alla gestione e manutenzione del sistema della ciclabilità regionale e sono finalizzati a supportare la valutazione delle politiche di settore per la programmazione di azioni e di interventi.
Art. 14
Sviluppo e diffusione del mobility management
1. La Giunta regionale può prevedere in capo al mobility manager della regione Emilia-Romagna attività di promozione e coordinamento, da espletare insieme ai mobility manager d'area, di azioni e progetti concernenti la mobilità sostenibile casa-lavoro e casa-scuola, con attenzione anche alle problematiche legate al trasporto disabili, di supporto alla predisposizione del Piano degli spostamenti casa-lavoro e della mobilità del personale aziendale, di competenza dei mobility manager operanti sull'intero territorio regionale, compresi quelli scolastici, anche con riferimento all' articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 Sito esterno (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
2. Il mobility manager della regione Emilia-Romagna effettua annualmente il monitoraggio di quanto attuato nel territorio regionale in merito all'incentivazione della mobilità sostenibile aziendale.
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