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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 14

Art. 4
Elenchi delle imprese ammissibili a contributi e incentivi
1. La Regione istituisce l'elenco di merito degli operatori economici che svolgono la propria attività nel settore dell'informazione locale.
2. L'iscrizione nell'elenco è volontaria e ad esso possono essere iscritti i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e che dichiarino il proprio impegno a garantire lo svolgimento dei controlli di cui all'articolo 10.
3. Il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Emilia-Romagna (CORECOM), previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 3, cura la tenuta dell'elenco delle imprese ammissibili agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, indicando, per ognuna di esse, i punteggi relativi ai requisiti richiesti.
4. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto i requisiti e le modalità di iscrizione, formazione, aggiornamento e organizzazione dell'elenco.
5. L'iscrizione nell'elenco può essere assunta quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

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