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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11

SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE

Art. 9
Comunicazione istituzionale
1. Attraverso la propria comunicazione istituzionale, la regione Emilia-Romagna diffonde un messaggio di interesse pubblico diretto all'esterno dell'Amministrazione, sia per informare i cittadini, gli enti territoriali e le articolazioni della società regionale sull'attività istituzionale dell'Ente, sia per promuovere campagne informative di pubblica utilità, con l'obiettivo di raggiungere il maggior numero di persone e soggetti sociali.
2. Le iniziative di comunicazione di pubblica utilità sono dirette:
a) a far conoscere l'attività legislativa, amministrativa e di programmazione della Regione e in particolare l'applicazione da parte della stessa delle leggi e degli altri atti di rilevanza sociale, dei programmi e dei piani di sviluppo, nonché delle direttive comunitarie e degli altri atti dell'Unione europea;
b) a promuovere l'immagine dell'Emilia-Romagna;
c) a migliorare la conoscenza dei servizi pubblici prestati in ambito regionale e delle modalità di accesso ai medesimi;
d) a realizzare nell'ambito delle competenze regionali azioni di comunicazione sociale dirette alla crescita civile della società;
e) a educare alla difesa della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale ed artistico e dei beni pubblici.
3. Nel caso l'attività di comunicazione abbia carattere pubblicitario, la Regione tiene conto delle leggi e dei regolamenti in materia e si attiene a particolari criteri di correttezza, con riguardo alla chiara identificazione dell'autore del messaggio, alla sensibilità degli utenti e al rispetto delle opinioni altrui. Per lo svolgimento di questa attività la Regione può avvalersi di strutture specializzate, attenendosi, nella scelta delle agenzie e dei mezzi, a meri criteri tecnico-professionali.
4. Per informare i cittadini sulla propria attività istituzionale, sulle decisioni, le leggi e gli atti di propria competenza e sul loro processo di formazione, garantendo così il diritto dei cittadini a essere informati e assicurare un'effettiva partecipazione e piena trasparenza, la Regione cura la realizzazione di trasmissioni televisive e radiofoniche, che diffonde tramite le emittenti che operano in Emilia-Romagna e che sono iscritte al ROC.
5. I contenuti delle trasmissioni televisive e radiofoniche sono a cura delle competenti strutture di Giunta e Assemblea legislativa, rispettano il principio dell'obiettività e in essi viene garantito eguale spazio alle diverse posizioni e opinioni politiche.
6. Rientra nella responsabilità dei direttori delle strutture di cui al comma 5 stipulare, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio a loro assegnate, accordi con le emittenti per la realizzazione e diffusione, o per la sola diffusione, delle trasmissioni televisive e radiofoniche, con l'obbligo di garantire la copertura dell'intero territorio regionale, nell'ambito della predisposizione dei piani editoriali e dei piani annuali delle attività sottoposti all'esame e all'approvazione della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, in relazione alle rispettive competenze.
7. La Regione realizza campagne di comunicazione istituzionale su temi d'interesse pubblico e di utilità per la collettività e la comunità regionali attraverso l'acquisto di spazi sugli organi d'informazione (televisioni, radio, giornali, periodici, siti internet, giornali on line) iscritti al ROC, campagne a cura delle strutture di cui al comma 2.

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