LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 11
SOSTEGNO ALL'EDITORIA LOCALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Norma sugli aiuti di Stato
1. Gli interventi di cui alla presente legge, ove configurino aiuti di Stato, sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ovvero dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e nel rispetto delle deliberazioni regionali recanti modalità applicative del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regolamento (UE) n. 1407/2013 nel caso in cui si eroghino incentivi nell'ambito delle politiche attive del lavoro.