LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
OGGETTO DELLA LEGGE REGIONALE
Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge, in coerenza con i principi dell'ordinamento europeo e con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta:
a) disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo, in esecuzione e nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
b) disposizioni di semplificazione e modifica nei settori apistico, della caccia, del commercio, del turismo e dell'energia, nonché in materia di sviluppo della società dell'informazione al fine di un più puntuale ed efficace adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo;
c) ulteriori disposizioni per l'istituzione di un ufficio di collegamento, denominato EUROPASS, al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore.
TITOLO II
AGRICOLTURA E CACCIA
Capo I
Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.
2. Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell'Unione europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.
3. Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:
a) la superficie non supera 0,1 ettari;
b) il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;
c) non sono presenti altre superfici vitate in azienda.
Art. 3
Vigilanza e accertamento
1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.
2. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981 .
Art. 4
Proporzionalità della sanzione
1. Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.
Art. 5
Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
1. L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla legge n. 238 del 2016 .
3. Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.
4. Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l'autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.
5. Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.
Art. 6
Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015
1. Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente al momento dell'illecito.
Art. 7
Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative
1. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero la effettua oltre il temine previsto o senza aver terminato i lavori.
3. I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l'intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:
a) estirpazione di un vigneto;
b) sovrainnesto di un impianto di vite esistente;
c) variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;
d) impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;
e) impianto di un nuovo vigneto sperimentale.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.
7. I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:
a) di estirpazione;
b) di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;
c) di riconversione varietale di superfici vitate;
d) di variazione del sistema di allevamento;
e) di impianto di vigneto sperimentale.
8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.
Art. 8
Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa
1. È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l'aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.
Art. 9
Abrogazione
1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).
Capo II
Settore apistico e della caccia
Art. 10
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 (Tutela e sviluppo dell'apicoltura) è sostituito dal seguente:
"3. Tutti gli alveari esistenti sul territorio debbono essere identificabili tramite l'apposizione di una targa di materiale resistente alle intemperie, posta in un punto ben visibile, riportante in caratteri indelebili le generalità del proprietario, la residenza ed il numero telefonico, oppure, in alternativa, il codice identificativo aziendale univoco di registrazione nella banca dati apistica nazionale.".
Art. 11
Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"3 bis. Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.".
TITOLO III
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Capo I
Commercio
Art. 12
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) le parole
"legale ed"
sono soppresse.Art. 13
Modifiche all'articolo 9 alla legge regionale n. 41 del 1997
1.
Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:
"2. La misura del contributo può essere elevata fino a sette punti nelle aree dei Comuni montani ai sensi della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna)"
Art. 14
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 1999 e norma transitoria
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è aggiunta la seguente:
"c bis) non risulti iscritto al registro delle imprese per il commercio su aree pubbliche, per omessa iscrizione a seguito dell'avvio dell'attività o per intervenuta cancellazione ad attività intrapresa.".
2. Le assenze effettuate nell'anno 2017 sui posteggi nei mercati e nelle fiere, oggetto di procedure selettive di riassegnazione, non vengono calcolate ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 12 del 1999.
Art. 15
Norme transitorie e modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 bis (Hobbisti) della legge regionale n. 12 del 1999, limitatamente all'anno 2017, con riferimento alla disciplina degli hobbisti sono previste le seguenti disposizioni transitorie:
a) coloro che hanno già ottenuto il rilascio di due o più tesserini ai sensi del medesimo articolo 7, comma 3, negli anni dal 2013 al 2016 possono richiedere al Comune competente il rilascio di un ulteriore tesserino;
b) i tesserini rilasciati nell'anno 2016 conservano efficacia per tutto l'anno 2017, fino alla completa vidimazione degli spazi.
2. Il comma 13 ter dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è abrogato.
Capo II
Turismo
Art. 16
Modifiche all'articolo 8 alla legge regionale n. 4 del 2016
1. Il punto 4) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è abrogato.
Art. 17
Modifiche all'articolo 12 alla legge regionale n. 4 del 2016
1.
Tra il comma 4 e il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è inserito il seguente:
"4 bis Le Destinazioni turistiche possono avvalersi mediante convenzione non onerosa del supporto da parte delle strutture della Regione per lo svolgimento delle attività di acquisizione e di gestione del personale e di beni e servizi, nonché dei relativi sistemi informativi.".
2.
Al comma 7 dell'articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 le parole
"dall'Assemblea"
sono sostituite dalle seguenti: "dal Consiglio di amministrazione".
Capo III
Energia
Art. 18
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) le parole
"livelli regionale, provinciale e comunale"
sono sostituite dalle seguenti: "livelli regionale e comunale".
2.
Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"La Regione, le Province ed i Comuni provvedono"
sono sostituite dalle seguenti: "La Regione ed i Comuni provvedono".
Art. 19
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"fornisce alle Province e ai Comuni"
sono sostituite dalle seguenti: "fornisce ai Comuni".
Art. 20
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, ai fini del comma 1, in collaborazione con ENEA ed altri enti pubblici o privati, identifica le azioni prioritarie tra tutte quelle possibili, sulla base dell'analisi costi-benefici.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"alla Regione ed alle Province interessate"
sono sostituite dalle seguenti: "alla Regione, alle Province interessate ed all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"procedure di competenza provinciale di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica,"
sono sostituite dalle seguenti: "procedure di autorizzazione delle infrastrutture di distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica svolte dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
Art. 22
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
La rubrica dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"Funzioni dell'Agenzia regionale per l'energia".
2.
Il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni di Agenzia per l'energia sono svolte dalla sezione competente per le funzioni amministrative in materia di energia dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 13 del 2015".
Art. 23
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, le Province e i Comuni"
sono sostituite dalle parole "La Regione, l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia ed i Comuni"
Art. 24
Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 le parole
"su base provinciale e regionale"
sono sostituite dalle seguenti: "su base regionale".
2. Il comma 2 dell'articolo 29 della legge della legge regionale n. 26 del 2004 è abrogato.
3.
Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale n. 26 del 2004, le parole
"La Regione, d'intesa con le Province, specifica"
sono sostituite dalle seguenti: "La Regione specifica".
Art. 25
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015
1.
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono aggiunte le seguenti:
"g bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.".
2.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 13 del 2015 è sostituito dal seguente:
"4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.".
Art. 26
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016
1.
La rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2017) è integrata alla fine dalle seguenti parole:
"ed energetica".
2.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 25 del 2016, dopo le parole
"le funzioni di pianificazione nelle materie ambientali"
sono inserite le seguenti: "ed energetiche".
Art. 27
Contributo ai Comuni dell'Emilia-Romagna territorialmente interessati da concessioni di nuove coltivazione d'idrocarburi
1. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi), la Regione destina una quota dell'aliquota di cui all'articolo 20 del suddetto decreto, corrisposta dai titolari di concessioni di nuove coltivazioni di idrocarburi, ai Comuni dell'Emilia-Romagna nel cui territorio abbia sede l'attività di nuova coltivazione.
2. La quota di cui al comma 1 è quantificata nel 30 per cento del valore dell'aliquota di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996 . Tale quota è aggiuntiva rispetto a quella destinata ai Comuni dallo stesso articolo 20, comma 1.
3. Nell'ambito di ogni concessione, il trasferimento della quota di cui al comma 1 è limitato alle sole nuove coltivazioni assentite dal Ministero dello sviluppo economico ed entrate in produzione successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
4. I Comuni beneficiari delle risorse le destinano allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, alla promozione di cultura e competenze diffuse sui temi dell'energia e dell'ambiente, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale, nonché ad interventi di efficienza energetica e valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili.
Capo IV
Disposizioni in materia di sale cinematografiche
Art. 28
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2006
1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 12 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico) è abrogato.
Art. 29
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 30
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006
1.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Per integrare le finalità della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica la Regione emana indirizzi e direttive ai sensi dall'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 31
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"dell'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti: "degli indirizzi e delle direttive".
2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole
"l'atto di programmazione"
sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi e le direttive".
Art. 32
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006
1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
3.
Il comma 7 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente:
"7. "Conclusi i lavori, il soggetto interessato presenta al SUAP la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui all'articolo 23 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia). Nei casi in cui l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è condizionato all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP, unitamente alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, le relative istanze, ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica all'avvio dell'attività.".
Art. 33
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 12 del 2006 le parole:
"decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, ampliamento, le ristrutturazione e la conversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne di fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 )."
sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ).".
Art. 34
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006
1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12 del 2006 è abrogato.
Art. 35
Disposizione transitoria
1. Gli indirizzi generali in materia di pianificazione territoriale, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali nonché le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici dettati col "Programma quadriennale 2012-2015 per l'insediamento di attività cinematografiche e atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2006, n. 12 e dell'art. 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20" approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 71 del 28 febbraio 2012 rimangono validi fino all'emanazione degli indirizzi e direttive di cui all'articolo 4, ai sensi e con le procedure previste all'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
TITOLO IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Capo I
Società dell'informazione
Art. 36
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo il comma 4 ter dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è aggiunto il seguente:
"4 quater. La società LEPIDA s.p.a. è autorizzata ad offrire al pubblico il servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologia WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando, ai sensi del comma 4 ter, quale loro servizio tecnico; in tale caso non è richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori ai sensi e per gli effetti di quanto è previsto dall'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 .".
Capo II
Struttura regionale di collegamento tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore
Art. 37
Istituzione di EUROPASS
1. Al fine di implementare le relazioni tra l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e gli attori regionali del settore agroalimentare e sanitario, la Regione Emilia-Romagna istituisce una struttura regionale di collegamento, denominata EUROPASS, per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) assistenza per l'instaurazione di rapporti di collaborazione tra EFSA e le Istituzioni, le Università, gli Istituti di ricerca, i laboratori pubblici e privati esistenti nel territorio regionale, per il trasferimento della conoscenza, ricerca e innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
b) supporto allo sviluppo del World Food Research and Innovation Forum (WFR&IF) anche con il sostegno di EFSA;
c) supporto per la realizzazione, a livello regionale, di una rete d'informazione e divulgazione a servizio dei cittadini e delle imprese sulle attività, gli studi e i pareri sviluppati da EFSA;
d) supporto per lo sviluppo di progetti di divulgazione delle attività svolte da EFSA;
e) assistenza nella progettazione e predisposizione di attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica nel campo della sicurezza alimentare e della valutazione del rischio finalizzati a migliorare il sistema dei controlli e la competitività del settore agro-alimentare regionale;
f) conferimento di premi, borse di studio per tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale e specialistica in ambito di sicurezza alimentare attraverso bandi di concorso.
2. La Regione Emilia-Romagna collabora con L'Università degli studi di Parma alle attività di EUROPASS, sulla base di apposita convenzione, in qualità di capofila e riferimento delle Università della Regione Emilia-Romagna, per quanto concerne il supporto tecnico-scientifico e operativo alla Regione nello sviluppare le attività di collaborazione con EFSA. Mediante la suddetta convenzione la Regione Emilia-Romagna può altresì affidare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 all'Università di Parma.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 37 della presente legge la Regione fa fronte, per gli esercizi 2017-2019, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2019 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Capo III
Insediamento del DATA CENTER - Centro Europeo previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF)
Art. 39
(sostituito comma 1 da art. 12 L.R. 17 giugno 2019, n. 7)
DATA CENTER - Centro europeo previsioni meteorologiche a medio termine
1. In attuazione di quanto previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) concernente i locali del Centro stesso situati in Italia, ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017), e dal Supplementary Agreement tra il Governo italiano e la Regione Emilia-Romagna, da una parte, e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, dall'altra, stipulato a Reading il 22 giugno 2017, al fine di consentire l'insediamento del Data Center ECMWF, la Regione mette a disposizione dello stesso, per conto del Governo, a titolo gratuito, un'adeguata porzione del complesso immobiliare denominato "Ex Manifattura Tabacchi", sito in Bologna, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
2. A tal fine la Regione effettuerà la necessaria comunicazione preventiva al segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
Art. 40
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2017
1.
Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 23 giugno 2017 (Sostegno all'editoria locale), lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole:
"con contratto a tempo pieno"
sono soppresse. 2.
Al comma 2 della legge regionale n. 11 del 2017, lettera a) punto 2, lettera b) punto 2, lettera c) punto 2, lettera d) punto 2, lettera e) punto 1, lettera f) punto 1, lettera g) punto 2 le parole:
"a tempo pieno e"
sono soppresse.