Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 17/06/2019 | ||
2. | 18/07/2017 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/06/2024
LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 14
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2017
TITOLO II
AGRICOLTURA E CACCIA
Capo I
Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo
Art. 2
Ambito di applicazione
1.
Il presente capo disciplina le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali emanate in materia.
2.
Per le fattispecie già disciplinate dalla normativa dell'Unione europea e nazionale si applicano le sanzioni ivi previste.
3.
Le sanzioni previste dal presente capo non si applicano agli impianti di superfici vitate i cui prodotti sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori e che rispettano le condizioni seguenti:
a)
la superficie non supera 0,1 ettari;
b)
il viticoltore non produce vino né altri prodotti vitivinicoli a scopi commerciali;
c)
non sono presenti altre superfici vitate in azienda.
Art. 3
Vigilanza e accertamento
1.
Le violazioni delle disposizioni di cui al presente capo sono punite con sanzioni amministrative irrogate dall'Amministrazione regionale, che introita anche i relativi proventi.
2.
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo si applicano le disposizioni di cui al
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
3.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'
articolo 16 della legge n. 689 del 1981 .
Art. 4
Proporzionalità della sanzione
1.
Le sanzioni di cui al presente capo sono calcolate in modo direttamente proporzionale alla superficie vitata oggetto di violazione, tenendo conto anche delle frazioni di ettaro, se non diversamente previsto.
Art. 5
Autorizzazioni e sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
1.
L'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo previa concessione di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.
Le superfici vitate impiantate a partire dal 1° gennaio 2016 prive di autorizzazione devono essere estirpate a spese del produttore e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalla
legge n. 238 del 2016 .
3.
Il produttore che, in possesso di un diritto di impianto nel registro dei diritti, reimpianta senza averne ottenuto la conversione in autorizzazione per reimpianto e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.
4.
Il produttore che, avendo già estirpato una superficie vitata, impianta senza avere ottenuto l'autorizzazione per reimpiantare una corrispondente superficie vitata e senza aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata in misura corrispondente a 1.200,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata.
5.
Il produttore al quale siano state contestate le violazioni di cui ai commi 3 e 4 è comunque tenuto entro trenta giorni dalla contestazione a richiedere le autorizzazioni ivi previste, in mancanza delle quali si applica il comma 2.
Art. 6
Impianti illegali fino al 31 dicembre 2015
1.
Le superfici vitate impiantate, senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, dal 1° aprile 1987 al 31 dicembre 2015 comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale vigente al momento dell'illecito.
Art. 7
Obblighi di comunicazione e relative sanzioni amministrative
1.
I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'utilizzo totale o parziale delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'aggiornamento dello schedario viticolo e del registro delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.
2.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1, ovvero la effettua oltre il temine previsto o senza aver terminato i lavori.
3.
I produttori comunicano entro il termine stabilito dalle disposizioni amministrative regionali l'intenzione di dar luogo alle seguenti operazioni:
a)
estirpazione di un vigneto;
b)
sovrainnesto di un impianto di vite esistente;
c)
variazione del sistema di allevamento di un impianto di vite esistente;
d)
impianto di un nuovo vigneto di piante madri per marze;
e)
impianto di un nuovo vigneto sperimentale.
4.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettera a), ovvero estirpa il vigneto prima del termine previsto.
5.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 300,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di intenzione di cui al comma 3, lettere b) e c), ovvero realizza i lavori prima del termine previsto.
6.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 900,00 euro per ogni ettaro di superficie interessata, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 3, lettere d) ed e), ovvero impianta il vigneto prima del termine previsto.
7.
I produttori comunicano entro il termine previsto dalle disposizioni amministrative regionali l'avvenuta realizzazione delle operazioni:
a)
di estirpazione;
b)
di realizzazione delle operazioni di impianto per la produzione di piante madri per marze;
c)
di riconversione varietale di superfici vitate;
d)
di variazione del sistema di allevamento;
e)
di impianto di vigneto sperimentale.
8.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro il produttore che non effettua le comunicazioni di cui al comma 7 o che le effettua oltre il termine o senza aver terminato i lavori.
Art. 8
Obbligo di aggiornamento del fascicolo aziendale e relativa sanzione amministrativa
1.
È fatto obbligo a ciascun produttore di effettuare entro sessanta giorni dalla fine della campagna viticola in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, l'aggiornamento del fascicolo aziendale per la definizione del potenziale viticolo aziendale.
2.
È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00 euro, il produttore che non effettua la comunicazione di cui al comma 1 o la effettua oltre il termine previsto.
Art. 9
Abrogazione
1.
Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la
legge regionale 4 novembre 2009, n. 16 (Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo).
Capo II
Settore apistico e della caccia
Art. 10
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 35 del 1988
abrogato
Art. 11
Modifiche all'
articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 56 della legge regionale n. 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è inserito il seguente:
"3 bis.
Per far fronte all'impatto della specie cinghiale sulle produzioni agricole e rendere maggiormente efficace il prelievo è ammessa la somministrazione di fonti trofiche attrattive nell'attività di caccia di selezione. A tal fine la Giunta regionale, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), individua le caratteristiche e le modalità tecniche di attuazione.".