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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017

Art. 36
Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale
1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.
2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua.
3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.

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