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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 206 del 18 luglio 2017

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
Art. 34
Pianificazione ambientale di settore
1. Ai fini della formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione di competenza della Regione previsti dalle normative in materia ambientale, si applica la procedura disciplinata nei titoli I e II della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale) relativa alla valutazione ambientale strategica (VAS). La medesima disciplina si applica anche per la modifica dei piani.
2. La Giunta regionale presenta gli obiettivi strategici che si intendono perseguire e le scelte generali di piano all'Assemblea legislativa, che su di essi si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del giorno.
3. A seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale la proposta di piano completa di tutti gli elaborati costitutivi è sottoposta alla fase di consultazione prevista dagli articoli 13, commi 5 e 6 e 14 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno. L'avviso di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno è pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURERT) e comunicato agli enti territoriali regionali.
4. Dalla data di adozione della proposta di piano trovano applicazione le norme di salvaguardia previste dalla disciplina regionale generale in materia di pianificazione territoriale.
5. Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, l'Assemblea legislativa, esaminate e decise le osservazioni presentate, approva il piano.
6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione.
Art. 35
Contratti di fiume
1. In coerenza con quanto disposto dall'articolo 68-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, la Regione Emilia-Romagna promuove i contratti di fiume quali strumenti di pianificazione a scala di bacino e sottobacino idrografico che perseguono la tutela delle risorse idriche unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e alla valorizzazione dei territori perifluviali, contribuendo allo sviluppo locale delle relative aree, e ne riconosce l'importanza nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.
2. La Regione, in collaborazione con gli Enti locali e gli altri soggetti istituzionali negli ambiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e interventi volti a promuovere la diffusione di una cultura dell'acqua caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica, favorire la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati che operano e interagiscono nella gestione dell'acqua e dei sistemi paesistico-ambientali ad essa connessi, incentivare la divulgazione dei principi, delle metodologie e dei risultati ottenuti con i contratti di fiume, anche attraverso il coinvolgimento di Università ed Istituti di ricerca. La Regione assicura inoltre la coerenza tra le azioni previste nei contratti di fiume con i propri strumenti di pianificazione e programmazione e verifica il rispetto degli impegni assunti anche nella pianificazione e programmazione locale.
3. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione ed integrazione territoriali.
Art. 36
Disposizioni per l'utilizzo del reticolo idrografico naturale e artificiale
1. Al fine di ottimizzare l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione della risorsa idrica è consentito utilizzare per il vettoriamento della stessa i corsi d'acqua naturali e artificiali appartenenti al demanio idrico e di bonifica, da considerarsi nel complesso quale rete di interconnessione, atta a raggiungere gli utenti riducendo la necessità di nuove opere.
2. L'autorità procedente al rilascio del titolo concessorio è competente anche per il vettoriamento di cui al comma 1, previo parere dell'ente che ha in gestione il corso d'acqua se soggetto diverso. Per il vettoriamento è di norma corrisposto un canone, determinato tenendo conto degli effetti dello stesso sul corso d'acqua.
3. La risorsa vettoriata è riservata all'utente al quale è concessa. I concessionari della risorsa idrica che utilizzano opere di derivazione insistenti sul tratto di corso d'acqua interessato dal vettoriamento non possono prelevare qualora la portata dello stesso, al netto della risorsa vettoriata, sia inferiore al deflusso minimo vitale.
Art. 37
Convezioni per la gestione del reticolo idrografico minore
1. In coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 5 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 7 (Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative)), la Regione Emilia-Romagna promuove la stipula di apposite convenzioni con i Consorzi di bonifica finalizzate alla gestione del reticolo idrografico minore demaniale connesso con la rete di bonifica.
2. Ai fini del presente articolo la Regione attiva, in via sperimentale, una fase di monitoraggio delle esperienze in corso di realizzazione con lo scopo di valutare l'efficacia delle nuove modalità gestionali, improntate a criteri di partecipazione e condivisione con le comunità locali.
Art. 38
Strumenti di collaborazione per l'attuazione della riforma delle Autorità di bacino
1. La Giunta regionale è autorizzata a concludere intese o accordi con l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, al fine di accompagnare il processo di trasferimento delle funzioni delle Autorità di bacino regionali e interregionali, in attuazione di quanto previsto dal medesimo articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e di assicurare, anche attraverso disposizioni organizzative, il presidio del territorio emiliano-romagnolo nella fase transitoria di tale processo.
Art. 39
Integrazione istituzionale in materia di ecosistema marino e zone costiere
1. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'esercizio integrato delle funzioni per la tutela dell'ecosistema marino e delle zone costiere attraverso il coordinamento dei soggetti del sistema regionale che agiscono a tale fine, in particolare l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) in relazione alle attività ad essa riconosciute dalla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) e dalla legge regionale n. 13 del 2015 e la Fondazione Centro Ricerche Marine, a cui la Regione partecipa per lo svolgimento delle attività di ricerca, studio, analisi e monitoraggio in materia.
2. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle attività di cui al comma 1, la Regione può sottoscrivere accordi e protocolli con i soggetti indicati nel medesimo comma.
Art. 40
Adempimenti relativi al Sistema informativo regionale sui rifiuti
1. I gestori degli impianti che trattano rifiuti sono tenuti a fornire le informazioni relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti tramite il Sistema informativo regionale sui rifiuti adottato dalla Regione, nel rispetto delle modalità previste con deliberazione della Giunta. La violazione dell'obbligo di fornire le suddette informazioni comporta l'applicazione da parte della Regione di una sanzione pecuniaria non inferiore a euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00, commisurata alla gravità dell'inadempienza.
2. 2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi agli altri flussi informativi previsti a carico dei concessionari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e dei gestori degli impianti inclusi nella regolazione pubblica del servizio, e le sanzioni ad essi applicabili ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente).
3. 3. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 23 del 2011 Atersir mette a disposizione della Commissione assembleare competente la rendicontazione dei costi consuntivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati - prevista dalla normativa regionale - ed i piani economico-finanziari dei Comuni.
Art. 41
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 05 ottobre 2015, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 9 bis
Sanzioni per la violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani
1. La violazione delle disposizioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 500,00.
2. L'accertamento e la contestazione delle violazioni di cui al comma 1 sono effettuate dai Comuni tramite il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'ambito delle relative funzioni. A tale fine i dipendenti del gestore sono nominati agenti accertatori con le modalità stabilite da Atersir con regolamento.".
Art. 42
Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria
1. La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.
2. La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.
Art. 43
Partecipazione all'Associazione Sprecozero.net
1. Al fine di perseguire il corretto utilizzo delle risorse, lo scambio di informazioni e l'accesso a iniziative di prevenzione e recupero degli sprechi da parte degli enti territoriali, in continuità con gli obiettivi della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) la Regione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello Statuto, è autorizzata a partecipare all'Associazione Sprecozero.net-Rete Nazionale degli Enti Territoriali contro lo spreco.
2. L'Associazione Sprecozero.net ha come finalità statutarie la condivisione, promozione e diffusione delle migliori iniziative utili nella lotta agli sprechi, in particolare alimentari.
3. La partecipazione della Regione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che lo statuto e le iniziative dell'Associazione siano conformi ai principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
b) che l'Associazione non persegua fini di lucro.
4. La Regione aderisce all'Associazione Sprecozero.net quale socio ordinario, e a tale fine è autorizzata a corrispondere all'Associazione una quota associativa annuale pari a 250,00 euro, secondo quanto previsto dallo statuto dell'Associazione, nell'ambito delle autorizzazioni disposte annualmente dalla legge di approvazione del bilancio.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 per gli esercizi finanziari 2017-2019 la Regione fa fronte nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), a valere sulla legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle conseguenti variazioni di bilancio.
6. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 Sito esterno (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).
7. Il Presidente della Regione, o suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione all'Associazione e ad esercitare i diritti inerenti alla qualità di associato.

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