LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16
DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo IV
Disposizioni relative alla procedura di valutazione di impatto ambientale
Art. 10
Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale) le parole
"i progetti elencati"
sono sostituite dalle seguenti: "i progetti di nuova realizzazione elencati";
2.
Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"i progetti"
sono inserite le seguenti: "di nuova realizzazione".
Art. 11
Modifiche all'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 bis legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"2 bis. In caso di procedura di V.I.A. effettuata ai sensi del comma 2 non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, per quanto riguarda il termine di realizzazione del progetto.".
Art. 12
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogata.
2.
Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole "La convenzione è onerosa per le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti:
"La convenzione è onerosa per i Comuni".
Art. 13
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3. Alle procedure di V.I.A. relative ad attività produttive si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).".
2. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 14
Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Alle procedure di V.I.A. relative ad opere pubbliche o di pubblica utilità si applica quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 .".
Art. 15
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserito il seguente:
"La domanda è presentata secondo le modalità informatiche definite dalla Giunta regionale con le direttive di cui all'articolo 8.".
2.
Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"di cui al comma 1, lettera c)"
sono inserite le seguenti: ", nonché le osservazioni presentate e le eventuali controdeduzioni del proponente";
3.
Al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"preliminare con finalità istruttorie"
sono sostituite dalle seguenti: "istruttoria di cui all'articolo 14, comma 1, della legge n. 241 del 1990 .".
Art. 16
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 9 del 1999, la parola
"decommissiong"
è sostituita con la seguente: "decommissioning".
Art. 17
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 9 del 1999, le parole
", le province"
sono soppresse.Art. 18
Modifiche all'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Al termine del comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale n. 9 del 1999, dopo le parole
"corso della valutazione."
è aggiunto il seguente periodo: "È facoltà del proponente presentare per una sola volta integrazioni volontarie nel rispetto del termine e delle modalità di cui al comma 2.".
Art. 19
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
2.
Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"2. Il provvedimento di V.I.A. positivo, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 , comprende ed acquisisce tutte le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli atti di assenso comunque necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in base alla vigente normativa.".
3.
L'alinea del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"La procedura di V.I.A., effettuata ai sensi della presente legge, acquisisce e sostituisce in particolare:".
4.
Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è inserita la seguente:
"b) bis l'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui all'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 , e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ). A tal fine il S.I.A. e gli elaborati progettuali contengono anche i documenti previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ed il provvedimento finale di V.I.A. contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli atti che l'AUA sostituisce ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 ;".
5.
Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale possono attenere unicamente a specifiche modifiche cartografiche degli strumenti stessi."
sono sostituite dalle seguenti: "Le proposte di variante alla pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica possono riguardare unicamente specifiche modifiche attinenti le previsioni relative alle aree interessate dal progetto assoggettato alla procedura di V.I.A..".
6.
Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 le parole
"In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione ai fini dell'intesa"
sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso, inoltre, alla conferenza di servizi partecipa la Regione qualora la variante sia relativa alla pianificazione territoriale provinciale e la Provincia qualora la variante sia relativa alla pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'intesa".
7. Il comma 7 dell'articolo 17 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 20
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 9 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito della procedura di V.I.A. l'autorità competente indice, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati nel BURERT, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge n. 241 del 1990 , per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto di cui all'articolo 17. Dell'indizione della conferenza di servizi è data tempestiva comunicazione alla Regione.".
Art. 21
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 9 del 1999 è abrogato.
Art. 22
Modifiche agli allegati della legge regionale n. 9 del 1999
1. Agli Allegati della legge regionale n. 9 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:
c)
al punto B.1.3 dell'Allegato B.1, le parole
"Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi"
sono sostituite dalle seguenti: "Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi";
e)
al punto B.1.12 dell'Allegato B.1, le parole
"Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale"
sono sostituite dalle seguenti: "Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua";
f)
al punto B.2.59 dell'Allegato B.2, le parole
"Depositi di fanghi, diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 , con capacità superiore a 10.000 metri cubi"
sono sostituite dalle seguenti: "Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi";
g)
al punto B.3.7 dell'Allegato B.3, le parole
"Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri"
sono sostituite dalle seguenti: "Costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri".