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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo VI
Disposizioni relative a procedimenti in materia di paesaggi protetti e aree di riequilibrio ecologico
Art. 25
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 50 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) sono sostituiti dai seguenti:
"1. All'istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità su proposta dei Comuni territorialmente interessati, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche sulla base di processi partecipativi delle comunità interessate.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta le proposte di istituzione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti non compresi nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione nonché la sostenibilità finanziaria sulla base di appositi accordi tra gli enti territorialmente interessati, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 26
1.
Il comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"7. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione dei paesaggi naturali e seminaturali protetti, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".
Art. 27
1.
I commi 1 e 2 dell'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005 sono sostituiti dai seguenti:
1. All'istituzione delle aree di riequilibrio ecologico provvedono gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità, in coerenza con la presente legge e con il Programma regionale di cui all'articolo 12, anche su proposta delle comunità interessate sulla base di processi partecipativi.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, valuta la proposta di istituzione delle aree di riequilibrio ecologico non comprese nel Programma regionale vigente verificandone la coerenza con altri gli strumenti di programmazione e pianificazione, e autorizza gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità alla loro istituzione.".
Art. 28
1.
Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"6. Gli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità comunicano le informazioni sullo stato di gestione delle aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto e in programma.".

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