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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 18 luglio 2017, n. 16

DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE E A FAVORE DEI TERRITORI COLPITI DA EVENTI SISMICI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2017, n. 25

Capo VIII
Disposizioni relative al ciclo dei rifiuti
Art. 31
1.
Il secondo e il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) sono sostituiti dai seguenti:
"L'attività di avvio al recupero, prevista dall'articolo 25 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 Sito esterno (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Sito esterno tra le attività di gestione integrata dei rifiuti urbani, che comprende tutte le operazioni e i trattamenti preliminari al riciclo, è svolta dal concessionario del servizio. Il concessionario può svolgere detta attività attraverso impianti propri o di società collegate o controllate, o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio, ovvero attraverso subaffidamento ad operatori economici individuati a seguito di procedura competitiva. In ogni caso l'attività di avvio al recupero per una quota non inferiore al 30 per cento del quantitativo per tipologia delle frazioni di cui al punto 1 dell'Allegato E alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e della frazione organica, raccolte separatamente, è gestita in subaffidamento da un soggetto economico selezionato dal concessionario con procedura competitiva alla quale non possono partecipare le società controllate o collegate al concessionario del servizio pubblico o ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti di Atersir ai sensi della normativa vigente. Il bando per l'affidamento della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani deve prevedere la percentuale massima di attività complessivamente oggetto di subaffidamento del servizio, tenendo conto anche dell'attività di cui al presente comma. I ricavi derivanti dal conferimento delle frazioni sono computati nel piano tariffario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto stabilito nel contratto di servizio.".
2.
Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2015 è inserito il seguente:
"8 bis. Il concessionario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, qualora previsto dal bando di gara, svolge anche l'attività di recupero della frazione organica negli impianti propri o di imprese ad esso associate in raggruppamento temporaneo di imprese per la gestione del servizio o di imprese ad esso collegate o controllate, fermo restando l'obbligo di subaffidamento di una quota non inferiore al 30 per cento dei rifiuti destinati al recupero entro la quota complessiva stabilita dal bando, in conformità a quanto previsto al comma 8. Qualora nel mercato non siano presenti imprese idonee per lo svolgimento di tale attività, Atersir provvede a pianificare la realizzazione di impianti per il trattamento della frazione organica.".
Art. 32
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2015 è sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo è destinato:
a) a diminuire il costo del servizio di igiene urbana degli utenti dei Comuni che nell'anno precedente l'applicazione hanno prodotto quantitativi di rifiuti procapite per abitante equivalente, come definito dal comma 8, non inviati a riciclaggio inferiori al 70 per cento della media regionale registrata; l'incentivo ai Comuni è calcolato in maniera progressiva ed automatica rispetto ai quantitativi non inviati a riciclaggio;
b) a ridurre i costi di avvio della trasformazione del servizio dei Comuni che intendono applicare una raccolta porta a porta che comprenda almeno il rifiuto urbano indifferenziato e il rifiuto organico o sistemi equipollenti che portino allo stesso risultato in quantità e qualità di riduzione di rifiuti non destinati a riciclaggio, finalizzati anche all'implementazione di sistemi di tariffazione puntuale;
c) alla realizzazione dei centri comunali per il riuso ed a progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuti.
Detratta la quota destinata alla lettera c) del comma 4, il Fondo restante è ripartito a metà tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4 fino al 31 dicembre 2019. A partire dal 1° gennaio 2020 il Fondo, al netto della quota di cui alla lettera c), è ripartito tra le lettere a) e b) rispettivamente per due terzi ed un terzo.".

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