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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 18

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 dell' 1 agosto 2017

Capo I
Agricoltura
Art. 9
Adesione a GACSA
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere lo sviluppo di tecniche, politiche e investimenti per un'agricoltura sostenibile, per la sicurezza alimentare e la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, è autorizzata ad aderire a GACSA (Global Alliance for Climate Smart Agriculture), una rete internazionale di istituzioni pubbliche e private che sostiene le predette finalità, coordinata dalla FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
2. Il presidente della Giunta regionale o un suo delegato è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna a GACSA.
3. L'adesione non comporta oneri per la Regione Emilia-Romagna.
Capo I
Settore farmaceutico
Art. 12
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 2 (Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali) è aggiunto il seguente:
"1 bis. In mancanza di una graduatoria valida attraverso la quale poter assegnare la sede farmaceutica per il privato esercizio, il termine di cui al comma 1 è prorogato fino all'approvazione della prima graduatoria utile."
Art. 13
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 2016 è sostituito dal seguente:
"1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione ha luogo mediante concorso indetto ed espletato ogni quattro anni dalla Regione per l'intero territorio regionale.".
Capo I
Tributi
Art. 14
1.
La rubrica dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) è sostituita dalla seguente:
"Riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle banche e di altri soggetti autorizzati".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 9 del 2012 è inserito il seguente:
"1 bis. Oltre ai soggetti previsti al comma 1, la riscossione delle tasse automobilistiche è consentita altresì ai soggetti autorizzati a prestare i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), n. 4) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 Sito esterno (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), a condizione che siano a ciò autorizzati, ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993 Sito esterno, ed iscritti al relativo albo.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 dopo le parole
"di cui al comma 1"
sono inserite le seguenti:
"e al comma 1 bis".
Capo II
Personale
Art. 15
Norma transitoria in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2001
1. Nelle more del riassetto complessivo dei finanziamenti disposti dalla Regione a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2001, n. 5 (Disciplina dei trasferimenti di personale regionale a seguito di conferimento di funzioni), al fine di garantire il mantenimento delle funzioni, restano fermi per l'anno 2017 gli impegni dedotti dalle intese relative all'anno 2016, in attesa di una revisione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2017.

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