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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 01 agosto 2017, n. 19

ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2017-2019

INDICE

Art. 1 - Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
Art. 2 - Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
Art. 3 - Fondo di cassa
Art. 4 - Stato di previsione delle entrate e delle spese
Art. 5 - Fondo di riserva del bilancio di cassa
Art. 6 - Mutui e prestiti
Art. 7 - Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio
Art. 8 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2016
Art. 9 - Abrogazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 26 del 2016
Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 18 della legge regionale n. 26 del 2016
Art. 11 - Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015
Art. 12 - Fondo regionale per la non autosufficienza. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2016
Art.13 - Cofinanziamento contratti di sviluppo
Art. 14 - Accesso al credito delle imprese
Art. 15Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
Art. 16Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
Art. 17 - Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2016
Art. 18 - Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini
Art. 19 - Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016
Art. 20Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
Art. 21 - Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
Art. 22 - Entrata in vigore
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2
Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto
1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 1.522.987.385,60.
Art. 3
Fondo di cassa
1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 427.559.622,52 in conformità con quanto disposto dall'articolo 8 della legge di approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016.
Art. 4
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2017 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 193.525.340,51, quanto alla previsione di competenza, e di euro 777.155.120,06, quanto alla previsione di cassa per le entrate, e di euro 597.905.821,62 quanto alla previsione di cassa per le spese.
2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2018 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 11.459.661,52, quanto alla previsione di competenza.
3. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2019 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle n. 1 per le entrate e n. 2 per le spese. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle entrate e delle spese risulta aumentato di euro 8.316.586,67, quanto alla previsione di competenza.
Art. 5
Fondo di riserva del bilancio di cassa
1 Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2017, determinato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019), è aumentato di euro 30.000.000,00.
Art. 6
Mutui e prestiti
1. Il rinnovo dell'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 27 del 2016 è ridotto di euro 89.940.257,78.
Art. 7
Allegati all'assestamento e prima variazione al bilancio
1. Sono approvati i seguenti allegati:
a) tabella 1 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
c) tabella 2 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5);
e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (allegato 6);
f) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
g) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 8);
h) prospetto aggiornato dei limiti di indebitamento (allegato 9);
i) nota integrativa all'assestamento e prima variazione generale al bilancio 2017-2019 (allegato 10);
j) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 11);
k) prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 12).
Art. 8
Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 2016
1. Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (Legge di stabilità regionale 2017)), sono apportate le modifiche di cui alla tabella A - Variazioni, allegata alla presente legge.
Art. 9
1. L'articolo 12 (Incremento del patrimonio di ATER - Associazione teatrale Emilia-Romagna) della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.
Art. 10
1. L'articolo 18 (Interventi infrastrutturali nell'ambito dell'aeroporto di Parma) della legge regionale n. 26 del 2016 è abrogato.
Art. 11
Fondo regionale di solidarietà per le famiglie delle vittime del sisma 2012 e degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015
1. La Regione Emilia-Romagna istituisce un fondo regionale di solidarietà destinato alle famiglie di persone decedute a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia il 20 ed il 29 maggio 2012 e ai familiari delle persone decedute a seguito degli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio regionale dal gennaio 2015, per i quali la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto il riconoscimento dello stato di calamità, al fine di contribuire alle spese sostenute per esercitare tutte le azioni giudiziarie tra soggetti privati finalizzate ad ottenere indennizzi e risarcimenti dei danni sofferti a causa dell'evento calamitoso, anche nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte.
1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:
a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;
b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.
2. Possono beneficiare del contributo il coniuge della vittima, i figli legittimi e naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle. È equiparato al coniuge, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio. Nel caso di persona minorenne o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno. Sono ammesse al fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza per le azioni di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e per la gestione del fondo provvede, mediante appositi atti, a fissare i criteri e i limiti di spesa per tipo di intervento e le modalità di erogazione, controllo e revoca dei contributi.
4. Per far fronte agli oneri derivanti ai commi 1 e 2 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 250.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile.
Art. 12
Fondo regionale per la non autosufficienza. Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2016
1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 14 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 2 Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA, con riferimento all'esercizio 2017, è aumentata di euro 3.960.000,00.
Art.13
Cofinanziamento contratti di sviluppo
1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a cofinanziare i contratti di sviluppo di cui al decreto ministeriale 9 dicembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico (Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008 Sito esterno), nella misura massima del 5 per cento.
2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 3 Ricerca e innovazione, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
b) esercizio 2018 euro 100.000,00;
c) esercizio 2019 euro 100.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per il cofinanziamento delle attività di cui al comma 1.
Art. 14
Accesso al credito delle imprese
1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il fondo centrale di garanzia.
2. I contributi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia, che garantiscano le migliori condizioni di rischio, costo e sviluppo di un moltiplicatore di garanzie per le imprese del territorio.
3. La Regione istituisce uno o più fondi di garanzia, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e nelle modalità enunciate ai commi 1 e 2, con i criteri stabiliti dalla Giunta al fine di massimizzare la capacità di intervento a favore delle imprese del territorio regionale.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è autorizzata, per l'esercizio 2017, la spesa di euro 6.798.124,44, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e Artigianato.
Art. 15
Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020
1. La Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 16 "Cooperazione" - Priorità 2A "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso, per l'importo di euro 1.000.000,00.
2. All'erogazione degli aiuti spettanti ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 è disposta, nell'ambito della Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 sull'esercizio 2017.
4. La Regione è altresì autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per l'attuazione di operazioni nell'ambito della Misura 11 "Agricoltura biologica" - Priorità 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi" del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale autorizza AGREA ad utilizzare anche le risorse già trasferite e non utilizzate a valere sugli interventi di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione) e di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015), come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione).
Art. 16
Sostegno all'assistenza per gli obbligazionisti emiliano-romagnoli danneggiati dalle crisi bancarie
1. Per fornire un sostegno ai cittadini interessati dalle recenti crisi bancarie, la Regione concede contributi per le azioni risarcitorie e di tutela legale a favore delle persone fisiche residenti in Emilia-Romagna che abbiano contratto obbligazioni subordinate e siano state danneggiate dalle situazioni di crisi in cui sono incorsi gli istituti bancari interessati dal riordino operato con decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il settore creditizio), i cui effetti sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 854, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2017, n. 4 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45), quale rimborso per le spese sostenute per avviare, in qualsiasi forma, l'azione risarcitoria o di tutela legale a seguito dei danni subiti per gli eventi di cui al comma 1, anche mediante il ricorso alla procedura arbitrale, per l'accesso al Fondo di solidarietà, di cui al decreto 9 maggio 2017, n. 83 (Regolamento disciplinante la procedura di natura arbitrale di accesso al Fondo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 857, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Sito esterno) del Ministero dell'Economia e delle finanze.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1, è disposta un'autorizzazione di spesa pari a euro 200.000,00 per l'anno 2017, nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 4 Reti ed altri servizi di pubblica utilità.
Art. 17
Quota del Fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione per la realizzazione di progetti ed attività a supporto del Servizio sanitario regionale. Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 26 del 2016
1. L'autorizzazione di spesa per il bilancio 2017-2019, disposta dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 13 Tutela della salute - Programma 1 Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario per la garanzia dei LEA, è rideterminata in complessivi euro 39.520.000,00 ed è articolata nelle voci di spesa di seguito indicate:
acquisto di beni e servizi euro 17.539.500,00;
trasferimenti correnti euro 19.645.000,00;
acquisto di beni euro 2.335.500,00.
Art. 18
Sostegno ad azioni di semplificazione e dematerializzazione per l'accessibilità e i servizi della giustizia per i cittadini
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di sostenere azioni di ricerca e studio volte all'innovazione dei servizi per migliorare l'accessibilità e la fruizione da parte dei cittadini dei servizi giudiziari con ricadute in ambito regionale attraverso azioni pilota, concede contributi alle Università della Regione o a fondazioni e consorzi da loro partecipati che hanno tra le loro finalità statutarie la promozione e sviluppo di azioni comuni di ricerca tra atenei del sistema universitario nazionale.
2. A tal fine sono disposte, nell'ambito della Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 11 Altri servizi generali, le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) esercizio 2017 euro 30.000,00;
b) esercizio 2018 euro 60.000,00;
c) esercizio 2019 euro 60.000,00.
3. La Giunta regionale provvede a definire con propri atti criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 19
Contributi alle imprese finalizzati all'associazione ai Confidi di primo e secondo grado. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016
1. L'autorizzazione di spesa disposta per l'esercizio 2017 dall'articolo 3 della legge regionale n. 26 del 2016, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività - Programma 1 Industria, PMI e artigianato, è ridotta di euro 1.700.000,00.
Art. 20
Interventi del "Sistema Emilia-Romagna" nel territorio delle Regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e dei periodi successivi
1. In riferimento agli eventi sismici che il 24 agosto 2016, il 26 ottobre 2016, il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017 hanno colpito i territori delle Regioni Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria, per i quali con le rispettive deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 Sito esterno (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), la Regione è autorizzata a trasferire all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per l'esercizio 2017 l'importo di euro 1.000.000,00 destinato al finanziamento di un programma di attività urgenti per il soccorso alle popolazioni colpite, la realizzazione, il ripristino o la ricostruzione di strutture ed infrastrutture pubbliche strategiche di particolare rilevanza sociale, distrutte o danneggiate e l'erogazione, per le suddette finalità, di contributi a soggetti pubblici aventi sede in tali territori.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, approva, anche per stralci successivi, il programma delle attività di cui al comma 1, definendo gli interventi e le modalità di realizzazione degli stessi.
3. Per l'attuazione del programma delle attività di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile provvede nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione di contributi ai soggetti pubblici e, in caso di interventi o attività da realizzare direttamente quale soggetto attuatore, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Sito esterno e delle successive disposizioni attuative nonché dei provvedimenti dei competenti organi dello Stato.
4. L'Agenzia regionale informa ed aggiorna la Giunta regionale sullo stato di avanzamento del programma delle attività e, a conclusione delle attività, trasmette alla Giunta medesima una dettagliata relazione sugli interventi realizzati e debitamente rendicontati, assicurandone la successiva pubblicazione sul proprio sito internet e su quello della Regione.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposta, per l'esercizio 2017, un'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 nell'ambito della Missione 11 Soccorso civile - Programma 1 Sistema di protezione civile.
Art. 21
Contributo straordinario alla Fondazione per le Scienze religiose Giovanni XXIII
1. La Regione Emilia-Romagna persegue gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e delle tradizioni storiche del territorio regionale, nonché la promozione del rispetto tra le diverse culture e religioni, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), e le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g), dello Statuto regionale. Gli obiettivi sono perseguiti attraverso il sostegno alla ricerca e allo studio nella materia storico-religiosa orientato a favorire dialogo e comprensione tra le culture che costituisca premessa per una pacifica convivenza civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna concede un contributo straordinario di euro 500.000,00 per ognuno degli esercizi 2017, 2018 e 2019 alla Fondazione per le scienze religiose "Giovanni XXIII", riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 1990 Sito esterno, individuata in ragione della unicità dei servizi alla ricerca storico-religiosa, della qualità e intensità della produzione scientifica, del servizio reso alla comunità studiosa nazionale e internazionale e della sua funzione eminente nel panorama globale di questi studi. La Fondazione in base al proprio statuto ha lo scopo di promuovere la conoscenza scientifica dei problemi concernenti il Cristianesimo e le religioni con le quali esso ha avuto contatto, persegue finalità culturali, formative, scientifiche. La Fondazione persegue gli obiettivi di interesse generale di cui al comma 3. La Regione si riserva di intervenire per i successivi esercizi finanziari 2020 e 2021 con ulteriori provvedimenti legislativi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità per l'erogazione del contributo che è concesso ed erogato annualmente a condizione che la Fondazione, mediante atti dei propri organi di governo, si impegni concretamente per:
a) erogare borse di studio;
b) sviluppare in sintonia con i tecnopoli della Regione un progetto di tesaurizzazione dei patrimoni librari digitali specialistici, da mettere a disposizione in una biblioteca digitale di libero accesso;
c) promuovere iniziative di formazione anche d'intesa con altre amministrazioni locali e nazionali;
d) promuovere ogni anno una pubblicazione scientifica di primo piano in o anche in lingua inglese;
e) promuovere anche in accordo con altre amministrazioni internazionali, europee e nazionali strumenti per favorire la presenza stabile di giovani studiose e studiosi dai paesi della UE e fuori dalla UE nei programmi di master, dottorato e post-dottorato.
e bis) realizzare eventi, di ampia rilevanza istituzionale, finalizzati al dialogo interreligioso e alla pace fra i popoli.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 2, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:
a) esercizio 2017 euro 500.000,00;
b) esercizio 2018 euro 500.000,00;
c) esercizio 2019 euro 500.000,00;
nell'ambito delle risorse afferenti alla Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali - Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Art. 22
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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