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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 2

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11 (NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE), IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2015, N. 13 (RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2017, n. 15

Art. 22
1.
L'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituito dal seguente:
"Art. 23
Vigilanza ittica
1. Le province e la Città metropolitana di Bologna, secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 13 del 2015, svolgono le funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Alle province e alla Città metropolitana di Bologna competono in particolare:
a) le funzioni di vigilanza e di controllo derivanti dall'applicazione della presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi nonché le attività di formazione e di impiego del personale di istituto e volontario necessario allo svolgimento di tali funzioni;
b) la nomina delle commissioni, lo svolgimento degli esami ed il rilascio degli attestati di idoneità ai cittadini che aspirano alla qualifica di guardia ittica;
c) il controllo sui corsi gestiti da enti o centri di formazione professionale e dalle associazioni piscatorie per la preparazione dei volontari da impegnare nel controllo dell'esercizio della pesca e nella tutela dell'ambiente e della fauna ittica.
3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono del proprio personale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). Le province e la Città metropolitana di Bologna si avvalgono, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)."

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