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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20

DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 281 del 19 ottobre 2017

Art. 2
Forme di partecipazione
1. I soggetti del Terzo settore partecipano alla concertazione regionale tramite la Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e gli organismi ad essa collegati.
2. La Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi, liberamente costituiti a livello territoriale e regionale da soggetti del Terzo settore iscritti nei rispettivi registri.
3. Gli organismi associativi unitari di cui al comma 2 devono essere costituiti con atto pubblico o scrittura privata autenticata e prevedere espressamente nei propri statuti:
a) la democraticità della struttura;
b) i criteri per l'accesso degli aderenti che consentano l'adesione di tutti i soggetti iscritti nei registri;
c) le forme di elettività degli organi associativi;
d) le modalità di controllo da parte degli associati;
e) le garanzie di trasparenza.
4. La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con la Conferenza regionale del Terzo settore di cui al comma 1, promuove la costituzione degli organismi associativi unitari di cui al comma 2 qualora non esistenti.
5. Agli organismi associativi unitari di cui al comma 2 fanno riferimento i soggetti pubblici previsti dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) per la programmazione e la concertazione locale riferita alle politiche di interesse per il Terzo settore.

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