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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 2017, n. 20

DISPOSIZIONI PER LA RIDEFINIZIONE, SEMPLIFICAZIONE E ARMONIZZAZIONE DELLE FORME DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE ALLA CONCERTAZIONE REGIONALE E LOCALE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 281 del 19 ottobre 2017

Art. 4
Assemblea regionale del Terzo settore
1. La Regione, sentiti la Conferenza regionale del Terzo settore e l'Osservatorio regionale del Terzo settore, indice l'Assemblea regionale del Terzo settore quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale. L'Assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.
2. Sono invitati a partecipare all'Assemblea gli enti locali, le aziende sanitarie di cui alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), le fondazioni bancarie previste dalla legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale non iscritte nei registri.
3. All'Assemblea regionale del Terzo settore viene presentato un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno sulle attività svolte.

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