Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017

Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 Sito esterno (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), è denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Nella produzione del pane possono essere altresì impiegati, oltre agli ingredienti previsti dal comma 1, altri ingredienti alimentari, quali spezie, erbe aromatiche, olio di oliva, olio extravergine di oliva e grasso di suino (strutto), secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 Sito esterno (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 Sito esterno).
3. In conformità all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno, si intende:
a) per "panificio" l'impresa di panificazione che svolge l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale. Ai fini della presente legge, l'"impresa di panificazione" è intesa come il complesso di beni e servizi organizzati dall'imprenditore per la produzione di pane, impasti da pane, prodotti da forno dolci e salati. Il termine panificio può designare anche il punto vendita di proprietà o collegato all'impianto di produzione della stessa azienda. Il panificio può svolgere l'intero ciclo di produzione anche degli impasti da pane e dei prodotti da forno assimilati;
b) per "pane fresco" il pane che sia stato preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione e ad altri trattamenti con effetto conservante di materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, eccezion fatta per le tecniche mirate al solo rallentamento del processo di lievitazione, senza additivi conservanti e che sia posto in vendita al consumatore finale entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale e comunque non oltre le ventiquattro ore dal momento in cui sia stato completato il processo produttivo. E' ritenuto continuo, ai fini della denominazione in oggetto, il processo di produzione per il quale non intercorra un intervallo di tempo superiore a settantadue ore dall'inizio della lavorazione fino al momento della messa in vendita del prodotto;
c) per "pane conservato" il prodotto che non ha le caratteristiche di cui alla precedente lettera b). Non rientra in tale definizione il pane sottoposto a successivi processi di lavorazione finalizzati all'essiccamento, tostatura e biscottatura del prodotto.
4. Si intende altresì:
a) per "forno regionale artigianale" l'esercizio di vendita annesso, ovvero i locali di produzione e stoccaggio, non necessariamente attigui, ma riconducibili al panificio iscritto all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge-quadro per l'artigianato) e avente sede legale o operativa in Emilia-Romagna;
b) per prodotto "intermedio di panificazione" l'impasto, preformato o non, lievitato o non, destinato alla conservazione prolungata e alla successiva cottura per l'ottenimento del prodotto finale pane. È da considerarsi tale l'impasto sottoposto a congelamento, surgelazione o ad altri metodi di conservazione che mantengano inalterate le caratteristiche del prodotto intermedio per prolungati periodi di tempo, determinando un'effettiva interruzione del ciclo produttivo.
5. È comunque vietato l'utilizzo di denominazioni quali pane di giornata, pane appena sfornato e pane caldo, nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore.

Espandi Indice