LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017
Art. 4
Responsabile dell'attività produttiva
1. Il responsabile dell'attività produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. Garantisce, altresì, il rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Il responsabile dell'attività produttiva:
a) è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA;
b) deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione;
c) deve frequentare con esito positivo un corso di formazione professionale. I contenuti, la durata e le modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, che definisce anche le modalità di aggiornamento periodico, ai sensi della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
3. Non è tenuto a frequentare il corso di cui al comma 2, lettera c), il responsabile dell'attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno due anni presso un'impresa di panificazione con la qualifica di operaio panettiere o una qualifica superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti;
b) avere esercitato per almeno due anni l'attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o socio prestatore d'opera;
c) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore in materie attinenti l'attività di panificazione;
d) essere in possesso del diploma professionale quadriennale, conseguito presso il Sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) in materie attinenti l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione di almeno un anno presso imprese del settore;
e) essere in possesso di una qualifica professionale, rilasciata da una Regione, attinente l'attività di panificazione, unitamente a un periodo di attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta presso imprese del settore, oppure di due anni qualora l'attestato sia stato conseguito prima del compimento della maggiore età.
4. L'elenco dei diplomi di cui al comma 3, lettere c) e d), è individuato dalla Giunta regionale.
5. Le attività di cui al comma 3, lettere a) e b), devono essere accertate presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il Centro per l'impiego o la Camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura (CCIAA).
6. Le modalità di aggiornamento professionale periodico del responsabile dell'attività produttiva sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
7. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.