Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 310 del 17 novembre 2017

Art. 5
Modalità di vendita
1. Il pane fresco è venduto entro ventiquattro ore dalla conclusione del processo produttivo in scaffali riservati e contrassegnati dalla dicitura "pane fresco".
2. Il pane conservato è posto in vendita confezionato, in scaffali separati dal pane fresco e contrassegnati dalla dicitura "pane conservato" e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. Il prodotto intermedio di panificazione è commercializzato già confezionato e riporta sulla confezione le indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 Sito esterno (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari), ivi comprese le modalità di conservazione e di utilizzo.
4. L'impresa che provvede alla lievitazione, alla cottura o completamento di cottura, ovvero alla sola cottura o completamento di cottura del prodotto di cui al comma 3, è tenuta ad esporre in modo visibile nei propri locali l'avviso che la stessa provvede esclusivamente alle fasi di cottura o di completamento di cottura.
5. Il prodotto di cui al comma 4 è posto in vendita in scaffali separati dal pane fresco ed eventualmente coincidenti con quelli dedicati al pane conservato, contrassegnati dalla dicitura "pane ottenuto da cottura di impasti" e riporta lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il luogo di origine o di provenienza dell'impasto e del prodotto, la data di produzione, la ragione sociale del produttore.
6. Al processo di completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato e non, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 Sito esterno (Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 Sito esterno). Nel caso di prodotto surgelato, l'etichetta dovrà riportare inoltre le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati.
7. Il pane, ed il prodotto di cui al comma 4, ottenuti dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati, compresi quelli miscelati con sfarinati di grano, devono essere posti in vendita con l'aggiunta alla denominazione di pane della specificazione del vegetale da cui proviene la farina impiegata, secondo quanto disposto all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 Sito esterno.
8. Qualora nella produzione del pane siano impiegati, oltre agli sfarinati di grano o di altri cereali, altri ingredienti alimentari, la denominazione di vendita deve essere completata dalla menzione dell'ingrediente utilizzato e, nel caso di più ingredienti, di quello o di quelli caratterizzanti secondo quanto disposto all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 502 del 1998 Sito esterno.
9. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1992 Sito esterno, nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

Espandi Indice