LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Lavori preparatori:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Attività di panificio
Art. 4 - Responsabile dell'attività produttiva
Art. 5 - Informazione al consumatore
Art. 6 - Valorizzazione
Art. 6 bis - Regolamento
Art. 7 - Vigilanza
Art. 8 - Sanzioni
Art. 9 - Aiuti di Stato
Art. 10 - Disposizioni transitorie
Art. 11 - Norma finanziaria
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attività agricola.
Art. 2
(abrogato da art. 21 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Definizioni
abrogato.
Art. 3
(soppressi commi 2 e 3 da art. 22 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Attività di panificio
1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al Comune competente per territorio, nonché al rispetto della vigenti norme in materia igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. abrogato.
3. abrogato.
Art. 4
(modificato comma 1, soppressi lett. c) comma 2 e commi 4, 5 e 6 e sostituito comma 3 da art. 23 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Responsabile dell'attività produttiva
1. Il responsabile dell'attività produttiva garantisce il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del prodotto finito. ...
2. Il responsabile dell'attività produttiva:
a) è il titolare, ovvero un collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell'impresa stessa all'atto della presentazione della SCIA;
b) deve essere individuato per ogni panificio e per ogni unità locale di un impianto di produzione ove è presente il laboratorio di panificazione;
c) abrogata.
3. La Regione promuove la qualificazione delle competenze delle persone che operano nelle attività di panificazione, ed in particolare di coloro che esercitano o intendono esercitare l'attività di responsabile di cui al comma 2, anche al fine di favorirne l'aggiornamento periodico, nell'ambito dei programmi di cui alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e alla legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro).
4. abrogato.
5. abrogato.
6. abrogato.
7. Il responsabile dell'attività produttiva svolge la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della produzione.
Art. 5
(sostituito da art. 24 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Informazione al consumatore
1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 ), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.
Art. 6
(sostituito da art. 25 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Valorizzazione
1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.
2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.
3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.
4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.
Art. 6 bis
(aggiunto da art. 26 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Regolamento
1. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio 2019 e previo parere della Commissione assembleare competente, adotta un regolamento con il quale sono disciplinati:
a) l'utilizzo delle denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato" e "panificio" per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
b) le modalità, omogenee sull'intero territorio regionale, di indicazione e separazione dei prodotti panari al momento della vendita, atte a garantire una corretta e puntuale informazione ai consumatori, ai sensi dell'articolo 5;
c) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche delle azioni finalizzate alla promozione della tracciabilità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
d) i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti dall'articolo 4.
2. Il progetto di regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale, nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di regole tecniche ai sensi della direttiva.
Art. 7
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, a cui spettano i proventi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 8. Resta salva la competenza dell'Azienda USL (AUSL) per le violazioni in materia sanitaria, nonché relative alla tutela e alla sicurezza del lavoro.
Art. 8
(sostituiti lett. b) comma 2 e comma 3, soppresse lett. c) e d) comma 2 e modificata lett. e) comma 2 da art. 27 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Sanzioni
1. In caso di violazioni sanabili alle previsioni di cui alla presente legge che non riguardino la previsione di cui all'articolo 3, comma 1, si applica l'istituto della diffida amministrativa, come disciplinato dall'articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
2. Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
a) da 2.500 a 10.000 euro nel caso di attività produttiva di panificazione svolta senza presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
b) da 2.500 a 10.000 euro per violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e comma 2;
c) abrogata.
d) abrogata.
e) da 1.000 a 4.000 euro nel caso di mancata indicazione del responsabile dell'attività produttiva ...
3. In caso di recidiva o particolare gravità si applica quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
Art. 9
Aiuti di Stato
1. Gli atti adottati in attuazione dell'articolo 6, che prevedano l'attivazione di interventi configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10
(modificato comma 1 e abrogato comma 2 da art. 28 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Disposizioni transitorie
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano, entro centottanta giorni, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, qualora non abbiano già provveduto.
2. abrogato.
Art. 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte, per l'esercizio 2017, mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli o apportando eventuali variazioni a capitoli esistenti, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti" del bilancio di previsione 2017 - 2019.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2017 agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).