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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Art. 1

(sostituito comma 2 da art. 20 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di valorizzare la professionalità artigiana, nonché di promuovere la modernizzazione e lo sviluppo dell'attività di panificazione e di garantire il diritto all'informazione del consumatore, disciplina l'attività di produzione e vendita del pane.
2. Per le finalità di cui al comma 1, per le denominazioni di "pane", "pane fresco", "pane parzialmente cotto", "pane conservato", "panificio", "responsabile dell'attività produttiva" si rinvia a quelle previste dalla normativa statale.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano al pane prodotto dall'imprenditore agricolo nell'esercizio dell'attività agricola.

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