LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21
NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
(modificato comma 1 e abrogato comma 2 da art. 28 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)
Disposizioni transitorie
1. I panifici attivi alla data di entrata in vigore della presente legge comunicano, entro centottanta giorni, allo Sportello unico attività produttive (SUAP) il nominativo del responsabile dell'attività produttiva, qualora non abbiano già provveduto.
2. abrogato.