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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 17 novembre 2017, n. 21

NORME IN MATERIA DI PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE E DEI PRODOTTI DA FORNO E PER LA LORO VALORIZZAZIONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 luglio 2018, n. 11

Informazione al consumatore
1. Al fine di assicurare una corretta e puntuale informazione ai consumatori per orientarli verso scelte sempre più consapevoli, nella vendita delle tipologie panare di cui all'articolo 1, comma 2, deve essere immediatamente e chiaramente identificabile il prodotto esposto, sia attraverso la separazione dei diversi prodotti, sia attraverso indicazioni ben visibili a scaffale.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 Sito esterno (Regolamento recante norme per la revisione normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146 Sito esterno), in merito agli obblighi di distribuzione e messa in vendita, ai fini di cui al comma 1, è fatto divieto, all'esterno o all'interno dei locali di vendita nonché per l'indicazione degli scaffali, dell'uso di diciture ingannevoli quali pane di giornata, pane appena sfornato o pane caldo ad indicare il prodotto ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, di cui all'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580 Sito esterno (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 Sito esterno (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 Sito esterno <<Legge di delegazione europea 2015>>), nonché dalla normativa in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso, distinte e separate da altri generi alimentari. È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l'esercente sia dotato di apposite attrezzature per l'esposizione, con idonee caratteristiche igienico-sanitarie. In assenza di tali attrezzature è consentita solo la vendita di pane preconfezionato all'origine dall'impresa produttrice.

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