LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo VI
NORME FINALI
Art. 72
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2002 in materia di demanio marittimo
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:
"2. I Comuni approvano, con le procedure di cui agli articoli 43, 44, 45, 46 e 47 della legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio ed in conformità alle direttive regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, il Piano dell'arenile, avente ad oggetto la regolamentazione dell'uso e delle trasformazioni dell'arenile e delle costruzioni esistenti, nonché l'individuazione delle dotazioni delle aree per servizi pubblici e per tutte le attrezzature necessarie per l'attività turistica. Le previsioni del piano dell'arenile si attuano con intervento diretto.".
Art. 73
Modifiche alla legge regionale n. 23 del 2004 in materia di vigilanza sull'attività edilizia
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 bis della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ), le parole
"di attività edilizia libera"
sono soppresse.2. All'articolo 19 bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
al comma 1 ter dopo le parole
"le parziali difformità"
sono inserite le seguenti: "realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità".
Art. 74
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2009 in materia di agriturismo
1.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 marzo 2009, n. 4 (Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole) è sostituito dal seguente:
"1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche tutti gli edifici o porzioni di essi, sia a destinazione abitativa che strumentale all'attività agricola esistenti sul fondo.".
Art. 75
Modifiche alla legge regionale n. 15 del 2013 in materia di semplificazione edilizia
1.
L'articolo 8 della legge regionale 30 luglio 2013 n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Attività edilizia in aree parzialmente pianificate
1. Per i Comuni provvisti di Piano urbanistico generale (PUG), negli ambiti del territorio assoggettati ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione dei medesimi strumenti e a seguito della scadenza della loro efficacia sono consentiti l'attività edilizia libera, di cui all'articolo 7, comma 1, nonché gli interventi sul patrimonio edilizio esistente relativi:
a) alla manutenzione straordinaria;
b) al restauro e risanamento conservativo;
c) alla ristrutturazione edilizia, nei casi e nei limiti previsti dal PUG;
d) alla demolizione senza ricostruzione nei casi e nei limiti previsti dal PUG.
2. Fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio, i medesimi interventi previsti al comma 1 sono consentiti per i Comuni provvisti di Piano strutturale comunale (PSC), negli ambiti del territorio assoggettati a Piano operativo comunale (POC), fino all'approvazione del medesimo strumento e a seguito della scadenza del termine di efficacia dello stesso, qualora entro il medesimo termine non si sia provveduto all'approvazione del PUA o alla reiterazione dei vincoli espropriativi secondo le modalità previste dalla legge.
3. I medesimi interventi edilizi previsti al comma 1 sono consentiti nei Comuni ancora provvisti di Piano regolatore generale (PRG) e fino all'approvazione della nuova strumentazione urbanistica prevista dalla legge regionale sulla tutela e l'uso del territorio, per le aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG.
4. Sono comunque fatti salvi i limiti più restrittivi circa le trasformazioni edilizie ammissibili, previsti dal PUG, ovvero, in via transitoria, dal RUE o dal regolamento edilizio comunale.".
2.
All'articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Ai fini del presente comma, la sicurezza strutturale degli immobili è attestata dal certificato di collaudo statico o, in carenza dello stesso, dalla verifica tecnica o dalla valutazione di sicurezza di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) ovvero dal certificato di idoneità statica, predisposto da professionista abilitato secondo i criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 )). La Giunta regionale, con atto di indirizzo assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2008, può definire modalità semplificate per l'accertamento dell'idoneità statica delle unità strutturali".
3.
All'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, sono soppresse le seguenti parole:
"con riferimento ai costi parametrici per l'edilizia agevolata".
Art. 76
(sostituiti commi 1 e 4 e aggiunti commi 4 bis e 4 ter da art. 24 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, poi modificato comma 1 da art. 10 L.R. 31 luglio 2020, n. 3)
Adeguamento della pianificazione territoriale ed efficacia dei vigenti PTCP
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l'adozione e l'approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti.
2. Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV, limitatamente ai contenuti attribuiti dalla presente legge e dalla legislazione vigente ai piani territoriali generali, metropolitani e di area vasta.
3. Fino all'entrata in vigore del PTR di cui al comma 1 conservano altresì efficacia le previsioni dei vigenti PTCP relative ai contenuti conferiti dalla presente legge al medesimo piano regionale.
4. I procedimenti di pianificazione in corso all'entrata in vigore della presente legge relativi ai PTCP, ai Piani territoriali dei parchi, di cui alla legge regionale n. 6 del 2005, ed ai piani territoriali settoriali la cui disciplina legislativa regionale rinvii ai procedimenti definiti dalla legge regionale n. 20 del 2000, tra cui i Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE), di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive), ed i Piani provinciali di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva (PLERT), di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico), possono essere ultimati secondo la medesima disciplina previgente, in alternativa all'applicazione del procedimento di cui all'articolo 43. Per i Piani territoriali dei parchi tale procedimento è integrato dalle disposizioni di cui al comma 4 ter.
4 bis. La Regione ridefinisce la disciplina dei Piani territoriali dei parchi per assicurare il loro coordinamento con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui alla presente legge e l'efficacia del sistema di governo del territorio.
4 ter. Fino alla ridefinizione di cui al comma 4 bis, per l'approvazione dei Piani territoriali dei parchi e delle relative varianti si applica il procedimento di cui all'articolo 43 integrato dalle seguenti disposizioni:
a) l'elaborazione e l'assunzione della proposta di piano e le relative consultazioni, ai sensi degli articoli 44 e 45, commi da 1 a 8, competono all'Ente di gestione del parco;
b) l'adozione e l'approvazione del piano, ai sensi dell'articolo 46, competono al soggetto di area vasta di cui all'articolo 42, comma 2, ovvero alla Città metropolitana di Bologna, sul cui territorio si estende il parco;
c) l'Ente di gestione del parco, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito di cui all'articolo 45, comma 3, trasmette all'amministrazione di cui alla lettera b) le proprie valutazioni sulle osservazioni e le proposte presentate e sugli esiti delle eventuali attività di consultazione attuate, unitamente agli elaborati della conseguente proposta di piano da adottare;
d) l'organo di governo dell'amministrazione di cui alla lettera b), entro i successivi sessanta giorni si esprime sugli atti dell'Ente di gestione del parco, di cui alla lettera c), e sottopone all'organo consiliare la proposta di piano da adottare, ai sensi dell'articolo 45, comma 9;
e) non si applicano le disposizioni sulla possibilità di anticipazione degli effetti di salvaguardia, di cui all'articolo 45, comma 2, secondo periodo, e sulla possibilità di accordi con i privati, di cui all'articolo 45, comma 7;
f) nel caso in cui il parco si estenda sul territorio di più ambiti provinciali, con apposito accordo territoriale sono definite le modalità con cui le amministrazioni di cui alla lettera b) concorrono alla formazione, adozione e approvazione del piano.
Art. 77
Monitoraggio dell'attuazione della legge
1. La Giunta regionale provvede, assieme agli enti locali e con il concorso dei rappresentanti delle forze economiche, sociali e professionali, al monitoraggio dell'applicazione della presente legge e alla verifica degli effetti della stessa sulla qualità paesaggistica, ambientale e insediativa del territorio e sul consumo di suolo.
2. Nel corso della prima fase attuativa disciplinata dagli articoli 3 e 4, la Giunta regionale provvede altresì ad attivare percorsi sperimentali di adeguamento della pianificazione vigente alle disposizioni della presente legge, attraverso specifiche convenzioni o altre forme di collaborazione con gli enti locali e le Unioni di Comuni, anche al fine di raccogliere contributi per l'adozione degli atti di coordinamento tecnico di cui all'articolo 49.
Art. 78
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per gli esercizi finanziari 2017-2019, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alle leggi regionali n. 19 del 1998 e n. 20 del 2000, nell'ambito della Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio e Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale, del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019.
2. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
3. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 79
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 4, lettera d), della presente legge;
b) la legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), fatto salvo quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 29, comma 3, della presente legge;
c) il comma 5 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 );
d) i titoli I e II della legge regionale 6 luglio 2009, n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio);
e) la legge regionale 30 gennaio 1995, n. 6 (Norme in materia di programmazione e pianificazione territoriale, in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia).
2. Ai procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli avviati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla loro conclusione, le disposizioni delle leggi regionali previgenti, ancorché abrogate.
3. I programmi di riqualificazione urbana in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 1998.
Art. 80
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.