LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2017, n. 24
DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 14 giugno 2024, n. 7 L.R. 25 luglio 2025, n. 9 L.R. 28 luglio 2026, n. 9
Art. 75 ter
(aggiunto da art. 8 L.R. 28 luglio 2026, n. 9)
Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico
1.
In attuazione della disciplina sulla difesa del suolo di cui alla
Parte terza, Sezione I, del decreto legislativo n. 152 del 2006
, e in particolare dell’articolo 65 sulla pianificazione di bacino, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione di un piano di bacino distrettuale o dei relativi piani stralcio coinvolgenti il territorio regionale, compresi i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), le relative mappe e varianti, e fatti comunque salvi gli effetti delle disposizioni dichiarate dal piano come aventi efficacia immediatamente vincolante per soggetti pubblici e privati, i Comuni territorialmente interessati provvedono, con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 5, della presente legge, a recepire i contenuti del piano nei loro strumenti urbanistici generali, provvedendo altresì all’adeguamento dell’eventuale progetto di PUG assunto o adottato. Entro il medesimo termine anche le Province e la Città metropolitana di Bologna, territorialmente interessate, recepiscono i contenuti del piano nei rispettivi PTAV, PTM o PTCP, con apposito atto ricognitivo dell’organo consiliare. I recepimenti operati dai Comuni nei propri strumenti urbanistici generali, implicanti margini di regolazione discrezionale, sono compiuti con la procedura semplificata di cui all’
articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale n. 3 del 2019, entro nove mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione del piano.
, e in particolare dell’articolo 65 sulla pianificazione di bacino, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione di un piano di bacino distrettuale o dei relativi piani stralcio coinvolgenti il territorio regionale, compresi i Piani di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), le relative mappe e varianti, e fatti comunque salvi gli effetti delle disposizioni dichiarate dal piano come aventi efficacia immediatamente vincolante per soggetti pubblici e privati, i Comuni territorialmente interessati provvedono, con la deliberazione di cui all’articolo 37, comma 5, della presente legge, a recepire i contenuti del piano nei loro strumenti urbanistici generali, provvedendo altresì all’adeguamento dell’eventuale progetto di PUG assunto o adottato. Entro il medesimo termine anche le Province e la Città metropolitana di Bologna, territorialmente interessate, recepiscono i contenuti del piano nei rispettivi PTAV, PTM o PTCP, con apposito atto ricognitivo dell’organo consiliare. I recepimenti operati dai Comuni nei propri strumenti urbanistici generali, implicanti margini di regolazione discrezionale, sono compiuti con la procedura semplificata di cui all’
articolo 9, commi 2 e 4, della legge regionale n. 3 del 2019, entro nove mesi dalla data di pubblicazione sul BURERT dell’avviso di compiuta approvazione del piano.
2.
Ai fini della sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio:
a)
i quadri conoscitivi di cui all’articolo 22 contengono l’analisi dello stato della permeabilità dei suoli;
b)
in tutti i procedimenti richiedenti le valutazioni ambientali o le verifiche di assoggettabilità di cui agli articoli 18 e 19, i soggetti promotori di piani o interventi forniscono all’autorità competente adeguate analisi in ordine agli impatti sulla permeabilità del suolo;
c)
la Giunta regionale, anche attraverso le disposizioni di cui al comma 4, può specificare i dovuti livelli di approfondimento delle analisi di cui alle precedenti lettere a) e b). Le stesse analisi sono sottoposte anche alle autorità idrauliche ai fini dell’espressione dei pareri di propria competenza.
3.
Nell’applicazione delle disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione di bacino:
a)
l’individuazione dei centri edificati, richiesta da nuove disposizioni della pianificazione di bacino, è operata con apposita deliberazione di Consiglio dai Comuni o dalle Unioni di Comuni alle quali siano conferite le funzioni urbanistiche. Per i territori di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (ADBPO), l’individuazione è operata nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 39 delle norme di attuazione del Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po);
b)
sono fatti salvi dagli effetti di nuove disposizioni della pianificazione di bacino gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia e infrastrutturale del territorio, promossi da soggetti pubblici e privati, per i quali, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, sussistano già approvazioni, autorizzazioni o comunque titoli abilitativi idonei all’avvio dei lavori, i lavori risultino avviati e vengano completati entro tre anni. I lavori si intendono avviati anche nel caso in cui risultino avviate operazioni preliminari autorizzate quali, ad esempio, demolizioni di manufatti e bonifiche del suolo da contaminazioni o da ordigni bellici, nelle aree interessate;
c)
sono altresì fatti salvi dagli effetti delle nuove disposizioni della pianificazione di bacino gli interventi previsti in convenzioni urbanistiche per le quali, al momento dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, risultino già avviati i lavori di urbanizzazione o operazioni preliminari autorizzate, come alla lettera b). In tale caso i soggetti attuatori, ai fini del rilascio degli ulteriori titoli abilitativi necessari al completamento degli interventi, presentano istanze comprendenti idonea asseverazione sui compiuti approfondimenti conoscitivi e sulla compiuta adozione delle coerenti misure di riduzione della vulnerabilità.
4.
Oltre a quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale può emanare ulteriori disposizioni volte a coordinare il coerente e omogeneo recepimento delle previsioni degli strumenti della pianificazione di bacino approvati nei piani urbanistici dei Comuni e nei piani territoriali della Città metropolitana di Bologna e delle Province territorialmente interessate, in conformità all’ordinamento regionale.
5.
Con le disposizioni di cui al comma 4, la Giunta regionale provvede inoltre, in collaborazione con l’Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po (ADBPO), a precisare gli effetti prodotti sul territorio regionale dalle misure temporanee di salvaguardia definite con le deliberazioni della Conferenza istituzionale permanente (CIP) di ADBPO n. 11 e n. 13 del 18 dicembre 2025, di adozione delle aggiornate mappe di pericolosità del PGRA e della variante al Piano di assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI Po) in estensione ad altri bacini. In particolare, con le stesse disposizioni, la Giunta regionale coniuga le esigenze di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio regionale e le esigenze di certezza sugli interventi di uso e trasformazione del territorio, pubblici e privati, operabili nelle more dell’approvazione dei richiamati strumenti della pianificazione di bacino, nel rispetto dei principî e delle definizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e di cui ai successivi commi 6 e 7, anche con l’eventuale previsione di applicazione degli adeguamenti e dell’asseverazione di cui al comma 7 ad analoghe esigenze di riduzione della vulnerabilità.
6.
Nell’ambito dell’applicazione delle misure temporanee di salvaguardia di cui al comma 5, i Comuni e le altre amministrazioni procedenti per l’autorizzazione di trasformazioni urbanistico-edilizie e infrastrutturali del territorio nelle aree allagabili individuate nelle adottate mappe del PGRA, esterne alle fasce fluviali A e B individuate nell’adottata variante al PAI Po, nel rispetto dei principî di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità, provvedono in particolare affinché in tutti i procedimenti di autorizzazione:
a)
siano tenuti in conto i quadri conoscitivi aggiornati derivanti dalle mappe di pericolosità del PGRA in termini di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità;
b)
sia garantita, laddove possibile, l’applicazione di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, considerando i parametri idraulici di estensione delle aree allagabili e, laddove disponibili, tiranti e velocità delle mappe di pericolosità del PGRA, ai fini della tutela della vita umana e della minimizzazione del danno. Tali misure devono essere applicate su scala locale in modo tale da non comportare un aumento della pericolosità e del rischio di alluvione nelle aree circostanti.
7.
Nell’ambito di applicazione di cui ai commi 5 e 6, per gli interventi edilizi già autorizzati al momento dell’entrata in vigore delle misure temporanee di salvaguardia, ricadenti nelle aree interessate da alluvioni con media ed elevata frequenza (M-P2 e H-P3) esterne alle fasce fluviali A e B, qualora i lavori risultino non ancora avviati e l’intervento risulti non compatibile rispetto agli specifici parametri di estensione, tiranti e velocità delle aree allagabili indicati nelle adottate mappe del PGRA, il Comune richiede al committente e al progettista di presentare, prima dell’avvio dei lavori, una SCIA in variante al titolo originario, secondo la disciplina di cui alla
legge regionale n. 15 del 2013, comprendente gli opportuni adeguamenti progettuali e la dichiarazione asseverata dal progettista abilitato sulla coerenza degli adeguamenti con i principî di consapevolezza della pericolosità e di riduzione della vulnerabilità di cui al comma 6. L’efficacia di tale SCIA costituisce condizione per l’avvio dei lavori. Sulla base di analoga asseverazione, possono essere assentiti ulteriori interventi nelle medesime aree di cui al presente comma.
