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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

BOLLETTINO UFFICIALE n. 345 del 27 dicembre 2017

Sezione II
Patrimonio alpinistico
Art. 29
1.
L'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 1985, n. 12 (Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), è sostituito dal seguente:
"Art. 4
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, individua le priorità, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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