LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19Sezione X
Tutela della fauna selvatica in difficoltà
Art. 42
Modifiche all'
articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994
1.
Il comma 6 ter dell'
articolo 26 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente:
"6 ter.
Al fine di tutelare ed assistere la fauna selvatica ferita o in difficoltà, la Regione può stipulare apposite convenzioni con i centri per il recupero degli animali selvatici autorizzati ai sensi della disciplina regionale vigente per attività di raccolta, trasporto, cura, riabilitazione e liberazione dei capi. Le attività di raccolta e trasporto possono essere realizzate, previa convenzione, anche da organizzazioni di volontariato con finalità statutarie compatibili iscritte al registro di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
) e alla specifica disciplina regionale.".


2.
Al comma 6 quinquies dell'
articolo 26 della legge regionale n. 8 del 1994, dopo la lettera c) è inserita la lettera c bis)
"c bis)
le prestazioni, oggetto di rimborso, sono limitate per ciascun capo appartenente alle specie espressamente individuate, ad un periodo massimo di quattro mesi dal suo ingresso nel centro.".
Note del Redattore:
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.