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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Sezione IV
Modifiche alla legge per la montagna
Art. 31
1.
Al comma 5 bis dell' articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), le parole:
"anche alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane ed al Nuovo Circondario imolese, di cui all' articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), qualora esso ricomprenda zone montane non incluse in una Comunità montana"
sono sostituite dalle seguenti:
"alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all' articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".
Art. 32
1.
Il comma 1 dell' articolo 3 bis della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. L'Assemblea legislativa regionale definisce con un atto di programmazione a valenza pluriennale:
a) le priorità da osservarsi nell'ambito degli obiettivi di sviluppo delle zone montane di cui all'articolo 1 e le conseguenti linee di indirizzo per la programmazione settoriale regionale e per la definizione dei contenuti dei programmi triennali di investimento di cui all'articolo 4;
b) i criteri generali per il riparto delle risorse del fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, prevedendo premialità di finanziamento per le Unioni di Comuni montani nel cui territorio siano realizzati processi di fusione tra i relativi Comuni e per le Unioni di Comuni montani che gestiscono in forma associata funzioni e servizi strategici per l'attuazione del programma;
c) le attività di monitoraggio concernenti l'utilizzo delle risorse regionali destinate al perseguimento degli obiettivi di sviluppo della montagna, con particolare riferimento all'attuazione degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.".
Art. 33
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Programma triennale di investimento
1. L'Unione di Comuni montani approva un programma triennale di investimento relativo a opere e interventi prioritari per lo sviluppo delle zone montane ricomprese nel proprio rispettivo ambito, in relazione alle risorse attribuite a titolo del Fondo regionale per la montagna nel triennio di riferimento.
2. I contenuti del programma sono definiti in coerenza con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a).
3. Il programma adottato è trasmesso alla Regione.
4. La Regione verifica, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, la coerenza dei contenuti del programma triennale di investimento con il programma regionale per la montagna e, a seguito di verifica positiva, assegna con apposito atto a favore dell'Unione di Comuni titolare del programma le quote di finanziamento attribuite a titolo di riparto del fondo regionale per la montagna.
5. In caso di riscontro di incoerenze con le linee d'indirizzo definite dal programma regionale per la montagna, il programma è rinviato all'Unione di Comuni montani titolare, che lo modifica e torna a trasmetterlo alla Regione.".
Art. 34
1.
L' articolo 8 della legge regionale n. 2 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Fondo regionale per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi di investimento per lo sviluppo delle zone montane attraverso il Fondo regionale per la montagna, istituito in attuazione dell' articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Sito esterno (Nuove disposizioni per le zone montane).
2. Il fondo è alimentato dalle seguenti risorse:
a) risorse del Fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, della legge n. 97 del 1994 Sito esterno;
b) risorse regionali definite con la legge di bilancio.
3. Le risorse del Fondo regionale per la montagna sono destinate al trasferimento a favore delle Unioni di Comuni montani, che utilizzano tali risorse come contributo per il finanziamento degli interventi previsti nei programmi triennali di investimento per l'utilizzo del Fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 4.
4. La Regione ripartisce le risorse tra le Unioni di Comuni montani secondo i criteri e le modalità definiti dal programma regionale per la montagna di cui all'articolo 3 bis.
5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità di concessione ed erogazione, nonché le modalità di monitoraggio e verifica dell'attuazione e dell'eventuale revoca, dei finanziamenti assegnati alle Unioni dei Comuni montani a titolo del fondo regionale per la montagna di cui al comma 1. In tale atto possono essere definiti criteri differenziati in relazione ai Comuni totalmente o parzialmente montani.".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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