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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

Sezione II
Sistema regionale della ciclabilità
Art. 48
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:
"3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette).".
Art. 49
1.
Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole
"di livello superiore"
sono inserite le seguenti:
"anche nazionale,".
Art. 50
1.
Al comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),"
sono sostituite dalle seguenti:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno),".
Art. 51
1.
Al comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole
"dell'azione amministrativa"
sono inserite le seguenti:
"e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno,".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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