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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

CAPO V
POLITICHE SOCIALI E SANITÀ
Sezione I
Adeguamento della disciplina regionale sul reddito di solidarietà
Art. 52

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 53

(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

abrogato
Art. 54
Norma transitoria
1. Nella fase di avvio del ReI, al fine di garantire la esclusività delle misure ed evitare la loro sovrapposizione, si prevede la possibilità per gli utenti già beneficiari di RES di presentare domanda per il ReI. Qualora, in seguito alla verifica del possesso dei requisiti del REI, gli stessi risultino ammissibili alla misura nazionale, essi decadono dal beneficio regionale RES.
Sezione II
Sanità
Art. 55
1.
Dopo la lettera q) del comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell'Azienda Ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è aggiunta la seguente lettera:
"q bis) Registro regionale Malattie Emorragiche Congenite (MEC).".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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