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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Originale27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

CAPO II
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
Sezione I
Disciplina delle strutture ricettive
Art. 10
1.
Al comma 3 dell' articolo 12 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), le parole
"dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
Art. 11
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è inserito il seguente:
"4 bis La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale approvato con determinazione del dirigente competente.".
2.
Il comma 5 dell' articolo 13 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"5. Coloro che svolgono l'attività di cui al comma 1 comunicano al Comune i periodi di disponibilità all'accoglienza nell'arco dell'anno contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività. Nel caso di variazioni successive di elementi o caratteristiche contenute nella segnalazione certificata di inizio attività o dei periodi di disponibilità all'accoglienza, la comunicazione è effettuata, prima che si verifichi la variazione stessa, con le stesse modalità previste per le strutture ricettive con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d). Nelle stanze in cui si effettua l'ospitalità è esposta la tabella dei prezzi applicati, conformemente al modello e alle indicazioni di cui all'articolo 33, comma 4. Gli stessi soggetti comunicano inoltre alla Regione i dati sul movimento dei clienti secondo le modalità indicate dalle strutture regionali competenti in materia di statistica.".
Art. 12
1.
Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla struttura regionale competente in materia di statistica".
2.
La lettera d) del comma 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituita dalla seguente:
"d) comunica al Comune le informazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 35, nonché i periodi di apertura e chiusura della struttura, secondo quanto stabilito con deliberazione di Giunta regionale.".
3. Il comma 4 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è abrogato.
4.
Il comma 5 dell' articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"5. Le imprese che gestiscono case e appartamenti per vacanze, comprese le agenzie immobiliari che operano nel campo del turismo, comunicano, anche attraverso le loro sedi locali, al momento della presentazione della segnalazione di inizio attività, l'elenco delle case e appartamenti gestiti al Comune ove gli stessi sono ubicati, redatto su apposita modulistica. Tali comunicazioni, qualora riportino le caratteristiche delle strutture ricettive, sostituiscono le comunicazioni di cui al comma 3, lettera d) e, qualora intervengano modifiche o si acquisisca la gestione di ulteriori unità abitative, sono aggiornate trimestralmente e comunque prima della locazione delle unità abitative stesse.".
Art. 13
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".
2.
Alla lettera d) del comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale n. 16 del 2004 la parola
"quattro"
è sostituita dalla seguente:
"cinque".
Art. 14
1.
Il comma 1 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere comunicano al Comune le caratteristiche delle strutture con le modalità e secondo le tempistiche stabilite con la delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 21, comma 3, lettera d).".
2.
Al comma 4 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
3.
Al comma 6 dell' articolo 32 della legge regionale n. 16 del 2004 le parole
"alla Regione"
sono sostituite dalle seguenti:
"al Comune".
Art. 15
1.
Il comma 1 dell' articolo 33 della legge regionale n. 16 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere i prezzi dei servizi praticati sono riepilogati in una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento.".
Sezione II
Funzioni in materia di turismo
Art. 16
1.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell' articolo 45 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), sono inserite le seguenti:
"b bis) il rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
b ter) la tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche;".
Art. 17
1. Le lettere e) ed f) del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale n. 13 del 2015 sono soppresse.
Art. 18
1. La lettera b) del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è soppressa.
Sezione III
Destinazioni turistiche
Art. 19
1.
Alla lettera b) del comma 3 dell' articolo 7 della legge regionale n. 4 del 2016, le parole
"dei Comuni e delle Unioni dei Comuni"
sono sostituite dalle seguenti:
"dei Comuni, delle loro Unioni e delle Destinazioni turistiche istituite ai sensi dell'articolo 12".
Art. 20
1.
Dopo il comma 5 dell' articolo 10 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente
"5 bis. APT Servizi potrà svolgere attività a favore delle Destinazioni turistiche nell'ambito della realizzazione dei progetti di marketing e promozione turistica di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).".
Art. 21
1.
Dopo il comma 13 quater dell' articolo 12 della legge regionale n. 4 del 2016 è aggiunto il seguente:
"13 quinquies Le Destinazioni turistiche possono essere inserite nella rete digitale integrata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ed essere ammesse ai finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera b).".
Sezione IV
Commercio
Art. 22
Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, con le quali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita, sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte di tali prodotti e per periodi limitati di tempo. Le merci offerte in promozione devono essere distinguibili da quelle vendute alle condizioni ordinarie.
2. Non possano essere effettuate, nei trenta giorni antecedenti i periodi delle vendite di fine stagione, le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.
3. In tema di pubblicità e trasparenza del prezzo di vendita si applicano le prescrizioni previste dall' articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall' articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
Art. 23
Sviluppo dei Consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire al sistema dei Consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "Confidi") di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i Confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2017 ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984, n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei Confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.
Sezione V
Cultura
Art. 24
1.
Al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 3 marzo 2016, n. 3 (Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna) le parole
"e assegna all'Istituto per la storia e le memorie del Novecento Parri Emilia-Romagna il ruolo di coordinamento della rete degli istituti storici regionali"
sono sostituite dalle seguenti:
"e promuove e coordina lo sviluppo di progetti di rete promossi dagli istituti medesimi".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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