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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2021
2. Testo Coordinato29/12/2020
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Originale27/12/2017

Data di pubblicazione della legge modificante : 28/12/2023

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 25

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2018

CAPO IV
TRASPORTI
Sezione I
Trasporto pubblico regionale e locale
Art. 43
1. La lettera c) del comma 5 dell' articolo 24 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale), è soppressa.
2.
Dopo il comma 5 ter dell' articolo 24 della legge regionale n. 30 del 1998 è aggiunto il seguente:
"5 quater Sono servizi di mobilità complementari al trasporto pubblico regionale e locale i sistemi che prevedono l'uso collettivo di autoveicoli (car sharing e car pooling) e di biciclette (bike sharing), parcheggi, noleggio di veicoli e di biciclette destinate ad essere utilizzate da una pluralità di soggetti. Tali servizi sono affidati dagli Enti locali nel rispetto delle norme e dei propri strumenti di pianificazione.".
Art. 44
1. La lettera c) ter del comma 1 dell' articolo 30 della legge regionale n. 30 del 1998 è soppressa.
Art. 45
1.
Dopo la lettera b) del comma 2 dell' articolo 31 della legge regionale n. 30 del 1998 è inserita la seguente:
"b bis) contributi o compensazioni a copertura delle spese sostenute dal gestore del contratto di servizio ferroviario in attuazione di indirizzi regionali in materia tariffaria;".
Art. 46
1.
Il comma 3 dell' articolo 39 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. La Giunta regionale stabilisce la tipologia dei titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari di riferimento da applicarsi ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale.".
Art. 47
1.
Il comma 3 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3. Dal 1° gennaio 2018 gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono tenuti agli obblighi di validazione di tutti i titoli di viaggio in occasione dell'accesso al servizio e di ogni cambio mezzo. È fatta eccezione all'obbligo di validazione per ogni singolo accesso al servizio ferroviario regionale agli abbonamenti e, limitatamente alla validazione del cambio mezzo ferroviario, ai titoli di corsa semplice. Tale obbligo di validazione è inserito nei regolamenti di servizio e portato a conoscenza del pubblico in modo chiaro e permanente, sanzionato ai sensi del comma 5 e, limitatamente alla validazione ad ogni cambio mezzo ai sensi del comma 6.".
2.
Il comma 6 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"6. La violazione dell'obbligo di validazione ad ogni cambio mezzo dal 1° gennaio 2018 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa:
a) in misura minima di 6 euro entro il quinto giorno dalla data di accertamento della violazione. La sanzione amministrativa minima è dimezzata, se pagata nelle mani dell'agente accertatore all'atto dell'accertamento e per i soli minorenni, da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale entro tre giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dal promemoria;
b) in misura ridotta di 12 euro entro il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione;
c) nella misura massima di 36 euro dopo il sessantesimo giorno dalla data della notifica della violazione.".
3.
Il comma 7 dell' articolo 40 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"7. Quando l'utente, titolare di abbonamento personale non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore e il verbale, o promemoria nel caso di minorenne, siano redatti con documento di identità si applicano le sanzioni di cui al comma 5. Tale sanzione è sostituita con la sanzione pecuniaria fissa di importo pari a 6 euro nel caso in cui lo stesso utente o, in caso di minorenni il genitore o chi esercita la potestà genitoriale, presenti il documento di viaggio entro cinque giorni naturali consecutivi, fatta eccezione dei soli giorni festivi, dalla contestazione/promemoria, e il documento di viaggio non risulti regolarizzato successivamente all'accertamento della violazione.".
Sezione II
Sistema regionale della ciclabilità
Art. 48
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2017, n. 10 (Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema regionale della ciclabilità) è aggiunto il seguente:
"3 bis. Qualora la RCR attraversi il territorio compreso nelle aree protette nazionali, gli strumenti di pianificazione e gli eventuali interventi di cui all'articolo 6 sono adottati e realizzati nel rispetto degli articoli 12 e 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette).".
Art. 49
1.
Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2017, dopo le parole
"di livello superiore"
sono inserite le seguenti:
"anche nazionale,".
Art. 50
1.
Al comma 7 dell' articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2017 le parole:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni del settore di cui rispettivamente alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37) e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10),"
sono sostituite dalle seguenti:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui alla rispettiva disciplina regionale e al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Sito esterno (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 Sito esterno),".
Art. 51
1.
Al comma 4 dell' articolo 10 della legge regionale n. 10 del 2017 dopo le parole
"dell'azione amministrativa"
sono inserite le seguenti:
"e secondo le norme del decreto legislativo n. 117 del 2017 Sito esterno,".

Note del Redattore:

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 27 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dal presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

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