LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 52 del 6 marzo 2017
Art. 10
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) numero e dislocazione geografica delle associazioni iscritte all'elenco regionale di cui all'articolo 3, finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 e progetti con essi supportati;
b) numero e dislocazione geografica delle manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale di cui all'articolo 4 e finanziamenti a queste erogati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.