LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 52 del 6 marzo 2017
Art. 6
Revoca dell'iscrizione dall'elenco regionale
1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto, da parte delle associazioni, delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 sono svolte annualmente dalla stessa Giunta regionale, che può avvalersi della collaborazione, a titolo non oneroso, dell'Associazione Emilia-Romagna Rievocazioni Storiche (AERRS) o di analoghe strutture associative delle associazioni di rievocazione storica.
2. La verifica della sopravvenuta mancanza delle condizioni di iscrizione previste all'articolo 3 comporta la revoca dell'iscrizione.