LEGGE REGIONALE 06 marzo 2017, n. 3
VALORIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI STORICHE DELL'EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 52 del 6 marzo 2017
Art. 8
Norma di rinvio
1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate in occasione delle manifestazioni storiche di cui all'articolo 2 si applica la disciplina di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande).